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Contratti nulli per illiceità della causa e del motivo: casistica

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Inquadramento normativo: Artt. 1343 -1345 c.c., Art. 1324 c.c.

La causa: La causa è la funzione economico-sociale del contratto. Ad esempio nel contratto di vendita, la causa è l'acquisto del bene a fronte del pagamento del prezzo.

Illiceità della causa: La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La causa è illecita anche quando il contratto costituisce il mezzo per eludere una norma imperativa (contratto in frode alla legge). In tutti questi casi il contratto è nullo. Ma vediamo alcuni esempi in giurisprudenza.

Casistica: Sono stati ritenuti nulli:

  • il contratto di finanziamento in cui il rapporto tra valore del bene ipotecato e il mutuo fondiario concesso non ha rispettato i limiti di cui all'art. 38, comma 2, TUB (secondo cui "la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti"). La nullità, in tali casi, discende dal fatto che la funzione economico-sociale del contratto (e quindi la causa) è contraria a norme imperative (Cass., 13 luglio 2017, n. 17352, Cass., 9 maggio 2018, n. 11201; Cass., 16 marzo 2018, n. 6586; Cass., 12 aprile 2018, n. 9079; Cass., 11 maggio 2018, n. 11543; Cass., 28 maggio 2018, n. 13285; Cass., 28 maggio 2018, n. 13286, Cass. civ., n. 24138/2018). 

    E ciò in considerazione del fatto che, in forza della caratteristica strutturale di base del mutuo fondiario, la valutazione del futuro "rientro" dell'erogato è circoscritta su determinati beni immobili portati in garanzia e il limite dell'ammontare massimo del finanziamento posto dal suddetto art. 38 diventa requisito che [...] attiene alla sostanza del rapporto tra misura del credito concedibile e valore della garanzia a servizio (Cass. civ., n. 24138/2018);

  • il contratto di locazione di un immobile abusivo per causa illecita, rinvenibile nel sinallagma tra costituzione del diritto personale di godimento sul corpo del reato, e diritto di percepire il profitto del reato (Tribunale Taranto, sentenza del 27 gennaio 2015);
  • il contratto di vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulato fra il debitore ed il creditore con l'intento di costituire una garanzia attraverso l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore. In tali casi, tale tipo di contratto, pur non integrando direttamente il patto commissorio vietato dalla legge (si tratta del patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore) configura un mezzo per eludere tale divieto sancito da norma imperativa, esprimendo così una causa illecita (conf. Cass. 2126/1991, 7882/1994, 10648/1994) (Cass. civ., n. 4514/2018);
  • il contratto avente ad oggetto l'acquisto di sostanze stupefacenti per illiceità della causa. In tali casi, l'eventuale suo inadempimento non darà luogo a ripetibilità, mediante azione giudiziaria, della somma versata; con l'ovvia conseguenza che l'impiego di violenza o minaccia per ottenere la restituzione di detta somma non configurerà il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma configurerà la più grave ipotesi delittuosa di estorsione (Cass. II, 4.11.2003 n. 12919) (Tribunale Campobasso, sentenza del 4 settembre 2012);
  • il contratto accessorio (quale per esempio quello di garanzia) per illiceità della causa del contratto principale. E ciò in considerazione del fatto che, attraverso il contratto accessorio si tende ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta, ossia il risultato perseguito dal contratto principale. In tali casi, l'invalidità del contratto "presupposto" (ossia, principale) si comunica al contratto di garanzia, rendendo anche la causa di quest'ultimo illecita (Cass. n. 5997 del 2006; n. 3326 del 2002) (Cass. civ., n. 26262/2007)

Motivo illecito: Diverso dalla causa è il motivo. Esso è il fine che ciascuna parte intende perseguire con la stipulazione del contratto. Il contratto è nullo quando il motivo illecito è comune ad entrambe le parti.

Casistica: Ad esempio, è stato ritenuto nullo il contratto di mutuo con concessione di ipoteca stipulato al solo fine di garantire l'erogazione di somme poi confluite nuovamente, in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo, nelle casse della banca mutuante. In tali casi, se il contratto è collegato ad una precedente esposizione debitoria dello stesso soggetto o di terzi, si reputa nullo per illiceità del motivo comune alle parti ; motivo, questo, consistente nella costituzione di un'ipoteca per debiti chirografari preesistenti. Tale operazione è illecita perché pone in essere un contratto in frode alla legge, attuando la violazione della par condicio creditorum in vista del futuro fallimento del debitore (Cass. civ., n. 17650/2012, Cass. civ., n. 2816/2018).

Focus (atti unilaterali): In virtù del richiamo operato dall'art. 1324 c.c. (secondo cui [...] le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale), la causa illecita e il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche negli atti unilaterali e il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione (cfr. Cass, nn. 11191/2002; 1843/1995, Cass. civ. Sez. lavoro, n. 15093/2009). Ne consegue, ad esempio, che deve considerarsi nullo il licenziamento che, ricollegato ad un inadempimento contrattuale, elude un accordo sindacale. In questi casi la nullità discende dall'illiceità del motivo (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 15093/2009).  

 

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