Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Processo civile, il compenso dell'avvocato: quando subisce un incremento e quando una riduzione?

Imagoeconomica_8932

Inquadramento normativo: Art. 4 D.M. n. 55/2014.

La liquidazione del compenso d'avvocato e i criteri per la determinazione: Il compenso dell'avvocato, nel processo civile, è liquidato per fasi (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale, fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo, fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo) e nel rispetto dei valori previsti dai parametri (Cass., n.1018/2018, richiamata Cass. civ., n. 2826772018). Ove nel provvedimento di liquidazione del compenso, il giudice si limita a indicare l'importo globale senza specificare i criteri adottati e senza indicare le somme spettanti per ogni singola fase del giudizio, discostandosi in misura significativa dalle somme risultanti dall'applicazione dei parametri medi della tabella (Cass., nn. 19482/2018; 30286/2017; 8053/2014, richiamate da Cass. civ., n. 25393/2019), detto provvedimento sarà viziato da un difetto assoluto di motivazione (Cass. Sez. Un., n. 8053/2014, richiamata da Cass. civ., n. 25393/2019).

Ai fini della liquidazione del predetto compenso, occorre tener conto:

  • delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare. In particolare, nelle ipotesi di controversie che presentano maggiori difficoltà, ai fini della liquidazione del compenso, rileveranno anche la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, la quantità e il contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti;
  • delle condizioni soggettive del cliente;
  • dei risultati conseguiti;
  • del numero, della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.  

Tutte queste caratteristiche possono indurre il giudice:

  • ad aumentare i valori medi dei parametri generali sino all'80 per cento, ovvero
  • a diminuire detti valori non oltre il 50 per cento.

«Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. In buona sostanza, la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio». Questo sta a indicare che:

  • l'importo minimo liquidabile non potrà corrispondere al 70% del valore medio;
  • la diminuzione applicabile sul valore medio non non potrà eccedere il 30% del medesimo valore.

(Cass. 7482/19, richiamata da Cass. civ., n. 23798/2019).

È possibile un aumento del compenso sino al 30 per cento «quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».

Determinazione del compenso dell'avvocato che assiste più soggetti in un processo o una parte contro una pluralità di soggetti: Se l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso liquidabile è unico e potrà essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti. 

Detto aumento rientra nella facoltà del giudice. (Cass. civ., n. 461/2020) e può essere determinato anche nel caso in cui l'avvocato assiste una parte in un giudizio contro più soggetti. «Presupposto necessario affinché possa liquidarsi un unico onorario, aumentato in misura percentuale in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è che vi sia un unico processo o più processi che, benché separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti (Cass., n. 21829/2017, richiamata da Cass. civ. Sez. Unite, n. 31030/2019). Diversamente, nel caso in cui l'avvocato assista la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari deve essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento: deve, cioè, escludersi che l'onorario relativo alla seconda causa (ed a quelle eventualmente successive) possa essere determinato nella misura del 20 per cento di quello già liquidato per la prima di esse che sia stata definita, o nella quale il giudice abbia casualmente provveduto a emettere il primo provvedimento di liquidazione» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 31030/2019). Sia nell'evenienza in cui il giudice ritenga di riconoscere l'aumento sia nell'evenienza contraria, la determinazione in merito alla liquidazione del compenso va motivata (Cass. civ., n. 46/2020).

Procedimenti di separazione e divorzio a istanza congiunta: Se l'avvocato assiste entrambi i coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio a istanza congiunta il compenso può essere liquidato con una maggiorazione del 20 per cento rispetto a quello liquidabile nell'ipotesi di assistenza di un solo soggetto.

Compenso liquidabile in caso di conciliazione giudiziale: Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale il compenso è aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta. L'espressione "altrimenti liquidabile per la fase decisionale" va intesa nel senso che la maggiorazione del 25 per cento spetta sul compenso che sarebbe stato liquidato per la fase decisionale se questa si fosse effettivamente svolta (Tribunale Bologna, sentenza 25 maggio 2018, richiamata da Tribunale Verona, ordinanza 9 gennaio 2020). Tale aumento ha la finalità «di incentivare le conciliazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso»; finalità, questa, che verrebbe frustrata se il corrispondente importo fosse costituito dalla stessa percentuale applicabile alla fase decisionale, ove si svolgesse. Se, infatti, il compenso liquidabile fosse lo stesso, i professionisti avrebbero maggiore interesse a che il giudizio giungesse a decisione (Tribunale Verona, ordinanza 9 gennaio 2020). 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Ordine di demolizione su area demaniale data in co...
I consumi di shampoo legittimano l’accertamento ai...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito