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Processo civile: deliberazione, ordine trattazione delle questioni e principio della ragione più liquida

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Inquadramento normativo: Art. 276 c.p.c.

La deliberazione nel processo civile: La decisione viene deliberata in segreto in camera di consiglio e a essa partecipano tutti i giudici che hanno assistito alla discussione. In punto si fa rilevare che «i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni […]: pena, la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo» (v. Cass. n. 4925/2015, richiamata da Cass. civ., n. 15660/2020) per vizio di costituzione del giudice (Cass. civ., n. 4255/2020). Ne consegue, pertanto, che nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza la persona del giudice non può essere sostituita. Questo principio, dapprima configurato in relazione al processo svolto davanti a giudice collegiale:

  • «è estensibile anche con riferimento al processo celebrato davanti a tribunale in composizione monocratica (Cass. civ., n. 4255/2020),
  • trova la sua ratio nella indefettibile esigenza che la causa venga decisa dal giudice che l'ha trattata e dinanzi al quale sono state svolte le conclusive argomentazioni difensive, quale presidio del diritto di difesa delle parti (Cass. civ., n. 4255/2020).

Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non sarà sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato dovrà convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni» (Cass., nn. 5854/2004, 20859/2009, 13061/2004, Cass. S.U., n. 26938/2013, richiamate da Cass. civ., n. 2779/2020). 

L'ordine della trattazione delle questioni e il principio della "ragione più liquida": Per la decisione il collegio procede, sotto la direzione del presidente, a maggioranza dei voti e gradatamente:

  • dapprima esaminando le questioni preliminari proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio;
  • successivamente passando al merito della causa.

Quest'ordine di trattazione è obbligato e ove venisse violato, la violazione costituirebbe una causa di nullità del procedimento, sanabile solo nel caso di mancata impugnazione o nel caso di parte svantaggiata vittoriosa in primo grado e appellata, con appello incidentale. Con riferimento alle questioni di merito, invece, il giudice può scegliere, tra le stesse, quella che ritiene "più liquida" (Cass. civ., n. 30745/2019). In queste ipotesi si parla di principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. Detto principio:

  • consente al giudice di «esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale» (Cass. sez. un. Civ., n. 9936/2014, richiamata da Tribunale Terni Sez. lavoro, sentenza 17 giugno 2020);
  • «impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica» Cass., n. 12002/204, richiamata da Tribunale Terni Sez. lavoro, sentenza 17 giugno 2020)
  • «consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare [...] in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa potrà essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre» (Cass., n. 12002/204, richiamata da Tribunale Terni Sez. lavoro, sentenza 17 giugno 2020).

Alla luce del principio in questione, pertanto, è possibile che una domanda sia respinta sulla base di una questione assorbente anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare le altre questioni nell'ordine su descritto. In tali ipotesi, infatti, questa possibilità risponde, come su accennato, a esigenze di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette (c Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., n. 24883/2008; Cass. civ., nn. 21266/2007; 11356/2006; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze, 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca, 8 febbraio 2001, richiamate da Tribunale Napoli, sentenza 21 gennaio 2019). 

 

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