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Accesso alla pratica edilizia del vicino, Tar Campania: “Diniego illegittimo, se si ha interesse al rispetto delle previsioni urbanistiche”

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Con la sentenza n. 1423 dello scorso 15 ottobre, il Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, ha statuito l'illegittimità di un diniego opposto da un Comune ad una istanza di accesso presentata dalla proprietaria di un immobile per ottenere la visione degli atti abilitativi e delle pratiche edilizie della vicina, allo scopo di verificare se quest'ultima avesse compiuto abusi edilizi.

Si è difatti precisato che qualora si faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso degli atti abilitativi e delle pratiche edilizie al proprietario dell'immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa. 

 Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dalla presentazione di una istanza di accesso agli atti, per mezzo della quale la proprietaria di una unità immobiliare chiedeva l'ostensione agli atti inerenti a talune pratiche e titoli edilizi relativi ad un immobile confinante con quello di sua di proprietà, allo scopo di verificare se la vicina avesse compiuto abusi edilizi.

La domanda di accesso presentata veniva archiviata per l'opposizione della vicina, sul rilievo che, nel caso di specie, mancava in capo all'istante un interesse diretto concreto ed attuale all'accesso; si rilevava, inoltre, che l'ostensione dei documenti avrebbe leso la riservatezza delle persone.

Ricorrendo al Tar avverso il rigetto dell'istanza di accesso, l'istante deduceva che l'accesso alla documentazione richiesta si rilevava indispensabile per tutelare i propri diritti contro la vicina, in sede civile, penale ed amministrativa.

 Il Tar accoglie il ricorso della proprietaria.

Il Collegio Amministrativo evidenzia che, qualora si faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso degli atti abilitativi e delle pratiche edilizie al proprietario dell'immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa.

Sul punto, infatti, non è possibile sostenere una violazione della riservatezza altrui, anche perché l'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 fa carico al Comune di pubblicare sull'albo pretorio la notizia dell'avvenuto rilascio con l'indicazione degli estremi identificativi dell'atto, del richiedente, dell'immobile e della tipologia di lavori.

Alla luce di tanto, il collegio accoglie il ricorso, ordinando all'Amministrazione interessata di provvedere sull'istanza di accesso della ricorrente facendola accedere agli atti richiesti; in caso di inottemperanza, il TAR dispone la nomina di un commissario ad acta, per attivarsi in sostituzione del Comune rimasto inadempiente e, su istanza di parte, un funzionario della Provincia di Salerno dotato di competenza e professionalità in materia, designato dal Segretario generale della Provincia stessa. 

 

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