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Il principio di scissione della notifica si applica all'accertamento del Comune spedito a mezzo posta?

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Riferimenti normativi: Art.149 c.p.c. - art. 4, c. 3, L.n.890/82

Focus: Il ricorso da parte dell'ente impositore alla spedizione a mezzo posta di avvisi di accertamento tributari a ridosso della maturazione dei termini di decadenza o di prescrizione pone il dilemma di stabilire quale sia il momento di perfezionamento della notifica dell'atto. Infatti, in virtù del principio della scissione della notifica il perfezionamento della stessa può essere riferita alla data di spedizione dell'atto o alla data di consegna dello stesso al destinatario. Il principio di scissione della notifica si applica anche agli avvisi di accertamento degli enti locali?

Principi generali: In materia di notifiche l'art. 149 c.p.c. consente, nei casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge, di eseguire la notificazione degli atti giudiziari anche a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n.890/1982, la quale si applica anche agli atti amministrativi della pubblica amministrazione per effetto degli articoli 12 e 14 della stessa legge. Alle notifiche di avvisi di accertamento effettuate dall'ente impositore a mezzo posta si applica il principio di scissione della notifica, cosiddetto doppio termine di notifica, che si perfeziona in due momenti: per il mittente/notificante nel momento in cui egli consegna il plico all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale postale, assolvendo così il proprio dovere di comunicazione; per il destinatario quando questi riceve l'atto o è nella condizione di riceverlo, come attesta la data della relata di notifica, poiché è in quel momento che egli ne viene a conoscenza o potrebbe venirne a conoscenza. Sulla questione si è pronunciata in passato la Corte Costituzionale che, con la sentenza n.477/2002, ha sancito il principio che "gli effetti giuridici che la legge fa dipendere dalla notifica dell'atto si produrranno con riferimento alla data in cui l'atto deve considerarsi entrato nella sfera di conoscibilità del suo destinatario". A ciò la Corte ha aggiunto che si tratta di un principio che trova applicazione in tutti i casi in cui le operazioni di notifica sono demandate a un soggetto terzo, precisando che il meccanismo della scissione soggettiva "…per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione". 

Successivamente la Corte di Cassazione, più volte investita della questione, ha assunto una posizione chiara, in tema di avvisi di accertamento notificati con raccomandata A/R, precisando, nella sentenza n.385/2017, che "in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria (Cass. Ord. n.18643/2015)". Il principio di scissione della notifica non opera, invece, per la notifica di avvisi di accertamento da parte degli enti locali. Riguardo a ciò si sono espressi i giudici di merito con diverse pronunce giurisprudenziali (C.T.P. Abruzzo sent. n. 942/2019; C.T.P. Latina sent. n. 249/2019) in linea con la sentenza n. 993/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la quale ha affermato che gli avvisi di accertamento sono atti recettizi, sicché, per essi, non può valere il principio della cosiddetta scissione del termine di notificazione

La notifica dell'atto amministrativo emesso dall'ente locale produce i suoi effetti sempre e comunque nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui è consegnato all'Ufficio postale o all'ufficiale giudiziario (Corte Costituzionale sent. n. 477/10; Cass. sentenze nn. 9841/10; 15671/11; 9303/12). Ne deriva che, ai fini della prescrizione, l'unico termine da considerare è quello del giorno in cui il plico è giunto al destinatario (contribuente), ovvero si ritiene consegnato per effetto "della compiuta giacenza" decorsi i 10 giorni dall'avviso di giacenza consegnato dal messo notificatore (postino) nel portalettere. Recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria con le sentenze n.2725 del 24/9/2020 e nn. 2857 e 2859 del 02/10/2020, ha precisato che gli effetti della c.d. scissione della notifica dell'avviso di accertamento emesso dall'Ente Locale non si applicano a tale atto in quanto avente natura amministrativa e non processuale. In particolare i giudici hanno affermato che l'avviso di accertamento è un atto recettizio il cui ricevimento da parte del contribuente deve avvenire nel termine dei cinque anni, diversamente, trattandosi di tributi locali, interviene la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 cod.civ. L'avviso di accertamento con cui il comune ha esercitato la propria pretesa impositiva è un atto di natura sostanziale, sicché il termine prescrizionale deve ritenersi interrotto solo al momento in cui l'iter notificatorio si è perfezionato con la consegna dell'atto al destinatario (Cass. SS.UU. sent. n. 24822/15).

 

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