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Prescrizione presuntiva: non vale per i crediti delle Amministrazioni pubbliche

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Con l'ordinanza n. 10658 dello scorso 5 giugno, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un legale cui era stata negata la liquidazione dei compensi spettanti per aver assistito alcuni clienti, tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione presuntiva dei crediti vantati.

Si è difatti specificato che "In caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'istanza presentata da un legale che, assumendo di avere assistito alcuni clienti, tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in dei procedimenti penali conclusi tra il 2004 ed il 2005, formulava domanda di liquidazione dei compensi dovutigli, che però veniva respinta.

A seguito di opposizione, il Tribunale confermava il provvedimento impugnato, ritenendo di dover rilevare d'ufficio la prescrizione presuntiva del credito azionato, atteso che le uniche richieste di pagamento formulate dal legale erano state presentate nel 2006 e nel 2016.

A tal fine il giudice riteneva di dover verificare la ricorrenza ed attualità dei presupposti del diritto preteso e, quindi, di poter rilevare d'ufficio la prescrizione presuntiva del credito vantato dal difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di credito rientrante nel novero delle obbligazioni pubbliche (o di diritto pubblico) nelle quali il rapporto assume rilievo non solo tra le parti ma anche nei confronti dell'intera collettività, dovendosi far fronte al pagamento con denaro dei contribuenti. 

Ricorrendo in Cassazione, il legale eccepiva violazione e falsa applicazione degli artt. 2938, 2946 e 2956 c.c..

A tal fine il ricorrente evidenziava come erroneamente il giudicante aveva ritenuto applicabile l'istituto della prescrizione presuntiva anche nei confronti dei crediti invocati verso lo Stato, trattandosi di soluzione del tutto incompatibile con le regole di contabilità pubblica: il legale evidenziava, quindi, come la ratio delle prescrizioni presuntive (secondo cui, in relazione a determinati rapporti quotidiani, il pagamento avviene nell'immediato, così da presumere l'avvenuto pagamento per il decorso del tempo) non si estende alle obbligazioni dello Stato, che, pur quando non sia previsto un contratto in forma scritta, sono assoggettate a determinate formalità, anche per quanto attiene alla fase del pagamento.

In seconda istanza eccepiva come non si potesse rilevare d'ufficio la prescrizione presuntiva, essendo di contro necessario – anche nel caso di crediti invocati verso lo Stato - l'eccezione di parte, vieppiù perché la mancata prescrizione non è un fatto costitutivo del credito ma un successivo fatto estintivo, il cui rilievo è rimesso al monopolio del convenuto.

La Cassazione condivide le doglianze sollevate del ricorrente in merito all'incompatibilità a monte tra l'eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito oggetto di causa. 

 La Corte ricorda che le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d'ufficio da parte del giudice, senza che la natura pubblica del debitore incida su tale regola.

Più in generale, la Corte ricorda che l'eccezione di prescrizione presuntiva è inapplicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un'amministrazione dello Stato e più precisamente nei confronti di un Ministero: difatti, la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto.

Ne deriva che l'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere opposta nel caso di un credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 324 e 325, può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento.

Con specifico riferimento al caso di specie, i pagamenti richiesti dal legale dovevano essere improntati ad un rigido formalismo, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all'applicazione delle regole di contabilità pubblica e del regolamento di contabilità; ciò implica che anche il pagamento in oggetto, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento, con la conseguente esclusione dell'invocabilità della previsione di cui all'art. 2956 c.c., la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese del giudizio, al Tribunale di Avellino in persona di diverso magistrato.

 

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