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Partecipazione alla mediazione ed interventi giurisprudenziali.

avvocato

 L'art. 8, comma 4 del d.lgs n. 28/2010sancisce la partecipazione personale delle parti alla mediazione.

Difatti, la delega ad altra parte è consentita solo in presenza di giustificati motivi e il delegato deve essere a conoscenza dei fatti di cui si deve discutere ed essere munito dei poteri necessari a comporre la lite, obiettivo della mediazione.

Il legislatore ha previsto, pertanto, una sanzione ai sensi dell'art. 12 bis del decreto legislativo 28/2010 , proprio per fare comprendere l'importanza data alla partecipazione personale delle parti.

Difatti, dalla mancata partecipazione al primo incontro del procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova e nel caso in cui la mediazione sia condizione di procedibilità ,il giudice condanna la parte, che non ha preso parte al primo incontro senza un motivo capace di giustificare la sua assenza, al pagamento di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato.

Esaminiamo allora alcune sentenze. 

 Il tribunale di Locri con sentenza n. 592 del 2023 è intervenuto sulla questione della regolamentazione delle spese processuali conseguenti alla mancata partecipazione del soggetto convenuto alla procedura di mediazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha censurato la mancata partecipazione del convenuto alla procedura di mediazione con la condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidare nel rispetto dei valori minimi delle tariffe forensi vigenti, alla luce delle attività svolte e delle questioni oggetto di trattazione.

Il Tribunale ha messo in evidenza che con la contumacia in giudizio il convenuto non ha ostacolato la domanda dell'attore, anche se, non avendo partecipato alla mediazione si è reso indisponibile a trovare una soluzione bonaria alla controversia, costringendo così l'attore a proseguire il giudizio con conseguente aggravio di costi.

Come detto, l'articolo 8 offre la possibilità di conferire se necessario una procura speciale sostanziale.

 Sulla questione è intervenuta la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 3843/2022, la quale nel decidere sull'eccezione di improcedibilità causata dalla mancata partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, ha rilevato, esaminando il verbale di mediazione, l'assenza del conferimento di una procura speciale e sostanziale al difensore.

L'unica procura presente agli atti era quella che la parte aveva conferito al suo legale per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio. La regola però vuole che per delegare validamente un soggetto terzo a partecipare attivamente alle attività della mediazione per rappresentare i propri interessi, lo stesso debba essere unito di una procura speciale di tipo sostanziale.

Il delegato, a tal fine, deve essere a conoscenza dei fatti che hanno generato la lite e possedere i poteri necessari a transigere la controversia.

Ed ancora la Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 70/2024 ha sancito un importante principio procedurale in materia di mediazione e mancata partecipazione della parte alla stessa.

Chi intende eccepire in giudizio l'improcedibilità della domanda causata della mancata partecipazione della controparte alla procedura di mediazione deve farlo subito in questa sede.

Qualora la parte decida infatti di proseguire la mediazione e la procedura si concluda con un verbale negativo di mancato accordo (e non causata dalla mancata partecipazione), la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi soddisfatta. 

 

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