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Con la sentenza n. 1884 dello scorso 11 Febbraio, la sezione II quater del Tar Lazio, ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione di un edificio in cemento armato, già oggetto di un precedente sequestro penale, così escludendo che l'intervento penale possa porre limiti all'eseguibilità del provvedimento amministrativo e, quindi, alla validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori in caso di mancata ottemperanza entro 90 gg.
Si è difatti specificato che "il provvedimento di sequestro di cui all'art. 321 c.p.p. è finalizzato a impedire l'ulteriore protrazione del reato e non preclude affatto l'ottemperanza all'ordine di ripristino adottato in via amministrativa, la quale deve quindi considerarsi sempre possibile, previa espressa autorizzazione del giudicepenale competente".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'emanazione di un ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi di un edificio in cemento armato composto dal solo piano terra e realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato costituito da tre moduli di fabbricato; già prima dell'ingiunzione amministrativa, lo stesso corpo di fabbrica era stato oggetto di un sequestro penale, ancora pendente.
Ricorrendo al Tar, la difesa del proprietario prospettava varie censure avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001, evidenziando, tra le altre cose, l'illegittimità dell'ordine perché emesso in pendenza di un sequestro penale.
Il Tar non condivide le difese mosse dalla ricorrente.
In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda come il provvedimento di sequestro di cui all'art. 321 c.p.p. è finalizzato a impedire l'ulteriore protrazione del reato e non preclude affatto l'ottemperanza all'ordine di ripristino adottato in via amministrativa, la quale deve quindi considerarsi sempre possibile, previa espressa autorizzazione del giudicepenale competente.
Ne deriva che la circostanza che l'abuso sia anche oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo penale non è rilevante sul piano della legittimità dell'ingiunzione di demolizione, in quanto non incidente su alcuno dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Amministrazione.
Difatti, il sequestro penale non possiede alcun effetto "paralizzante", e dunque non può configurarsi alcuna impossibilità giuridica dell'ottemperanza, giacché la parte colpita dall'ingiunzione, siccome tenuta a eseguire l'ordine amministrativo, ha l'onere di richiedere tempestivamente il dissequestro del manufatto finalizzato all'esecuzione dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Alla luce di tanto, con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento rileva come sia irrilevante la pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori in caso di mancata ottemperanza entro 90 gg.
In conclusione il Tar rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
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