Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Annullamento di cartella esattoriale: riflessi sul sequestro penale

1200px-2016_Roma_-_Corte_Suprema_di_Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 355, depositata il 7 gennaio 2019, torna sul tema dei rapporti tra diritto tributario e diritto penale: in particolare torna a delineare il rapporto tra la sentenza di annullamento di una cartella esattoriale (e suo successivo sgravio) e revoca del provvedimento di sequestro. 

Nel caso sottoposto alla Corte, i giudici di primo grado avevano disposto la revoca del sequestro in accoglimento dell'istanza di riesame e la restituzione e dei beni dell'avente diritto, indagato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, ovvero di omessa dichiarazione a fini IVA.

Quale motivo dirimente ai fini del riesame l'indagato aveva dedotto il fatto che il provvedimento tributario che aveva dato origine al procedimento penale fosse stato annullato nel corso del procedimento tributario.

L'Agenzia delle Entrate, senza proporre impugnazione avverso la sentenza di annullamento, aveva poi comunicato lo sgravio della cartella esattoriale.

Proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che affermava come l'annullamento della cartella non inficiasse il calcolo del profitto confiscabile in quanto lo sgravio dipendeva da un motivo essenzialmente giuridico.

In particolare, la cartella, infatti, era stata annullata poiché l'estinzione della società di cui l'indagato era legale rappresentante era avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 175/2014 che non può trovare applicazione retroattivamente.

L'articolo 2495 co. 2 c.c. prevede che la cancellazione della società (sia essa di capitali o di persone) abbia una vera e propria "efficacia costitutiva" idonea a determinare, da un lato, la totale estinzione della stessa e, dall'altro, la possibilità di rifarsi esclusivamente sui soggetti fiscalmente responsabili (quindi soci, amministratori e liquidatori). 

Ne conseguiva che le notifiche effettuate alla società estinta fossero nulle così come i provvedimenti ad essa intestati in quanto rivolti ad un soggetto inesistente.

Nel caso di specie, poi, non poteva trovare applicazione l'art. 28 co. 4 d.lgs. 175/2014 che permette di effettuare una notifica ad una società estinta nei cinque anni successivi alla sua estinzione poiché era entrato in vigore in epoca successiva alla estinzione della società dell'indagato.

Proprio in forza del principio di autonomia del processo penale rispetto al procedimento tributario, sosteneva il pubblico ministero che l'annullamento in parola non tangesse il tema dell'accertamento del profitto da reato confiscabile. 

La corte, invece, riafferma, anche in questo caso, il principio per cui "in tema di reati tributari, non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di relativo provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria".

Ciò, quanto meno in fase cautelare, stante i limiti di cognizione cui è soggetto il giudice del riesame. 

La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso nulla disponendo in tema di spese, poiché il ricorso era stato proposto da parte del pubblico ministero. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Chi è responsabile in caso di incidente causato da...
"Le sentenze vanno rispettate, non polverizzate". ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito