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Opposizione a decreto rigetto liquidazione compenso difesa d'ufficio: cosa deve provare il difensore?

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A norma dell'art. 116 D.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell'impossidenza da parte del debitore (Cass. 8359/2020; Cass. 3673/2019). Ne consegue che sarà sufficiente che il difensore produca un verbale di pignoramento mobiliare negativo e l'esito infruttuoso delle visure immobiliari, non potendo produrre alcun verbale di pignoramento immobiliare negativo.

Questo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 15416 del 13 maggio 2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La ricorrente è un avvocato che ha proposto opposizione avverso il decreto con cui è stata respinta la richiesta di liquidazione del compenso per la difesa d'ufficio svolta nell'ambito di un giudizio penale. 

E ciò in considerazione del fatto che, a parere del Tribunale, il difensore non ha fornito la prova di aver esperito un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale, ritenendo ostativo per l'accoglimento della domanda il mancato deposito del verbale di pignoramento immobiliare negativo.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

Innanzitutto, si fa rilevare che l'art. 116 del d.p.r. 115/2002 prevede che nel caso in cui i compensi dell'avvocato siano liquidati ai sensi dell'art. 82 del medesimo d.p.r., ossia nel caso di difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, l'autorità giudiziaria provvede con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 

Nell'ipotesi in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero (art. 82, d.p.r 115/2002). Contro questo decreto è possibile proporre opposizione (art. 84 d.p.r. 115/2002). Può essere proposta opposizione anche quando viene respinta la liquidazione ex art. 82 su citato. In questi casi, tuttavia, l'avvocato è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell'impossidenza da parte del debitore (Cass. 8359/2020; Cass. 3673/2019). In buona sostanza si ritiene che sia sufficiente che il difensore dimostri :

  • di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento del compenso;
  • di aver avviato l'esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa;
  • di aver, per il pignoramento immobiliare, verificato la possibilità di procedervi.

Orbene, tornando al caso in esame, l'avvocato ricorrente ha prodotto un verbale di pignoramento mobiliare negativo e le visure immobiliari dall'esito infruttuoso. In tale ultima ipotesi, tale produzione appare soddisfacente, non potendo produrre alcun verbale di pignoramento immobiliare negativo in quanto detto pignoramento, preceduto dalla notifica del precetto e del titolo, si compie – difatti - mediante la notifica e la successiva trascrizione di un atto che abbia i contenuti previsti dal codice di rito (art. 555 c.p.c.). In mancanza di beni aggredibili, il pignoramento non ha luogo. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. 

 

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