Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Sottrazione internazionale di minore e rimpatrio, SC: “Il minore va sempre sentito”

Imagoeconomica_1456729

Con l'ordinanza n. 15254 dello scorso 4 giugno, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità procedurale di un decreto di rimpatrio a seguito della sottrazione internazionale di minore, ha cassato il decreto del Tribunale dei Minorenni che, senza ascoltare il minore, non ne aveva disposto l'immediato rientro in Italia.

Si è difatti stabilito che In materia di sottrazione internazionale di minore, l'ascolto del minore costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315 bis c.c., e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con L. n. 77 del 2003), essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio nella valutazione della integrazione del minore stesso nel suo nuovo ambiente, estremo ostativo all'accoglimento della domanda di rimpatrio che risulti esercitata, ex art. 12, comma 2, della medesima Convenzione, oltre l'anno.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla condotta di una mamma che, all'insaputa e contro la volontà del padre, conduceva illegalmente la figlia all'estero presso l'abitazione del suo nuovo compagno, dopo aver ottenuto il rilascio di un passaporto in cui la minore, all'esito alla falsificazione dei dati anagrafici, risultava di paternità ignota.

Il padre, che mai aveva avuto dalla donna notizia sulla figlia, presentava istanza, ai sensi dell'art. 7 della legge 64/94 e dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, affinché venisse ordinato alla madre, autrice della sottrazione, l'immediato rientro della minore dall'Italia. 

Il Tribunale per i Minori di Bologna – pur affermando l'esistenza degli elementi costitutivi della sottrazione internazionale di minore e di condotte, penalmente rilevanti della madre, di contraffazione ed alterazione di stato della minore – rigettava l'istanza dell'uomo.

La decisione si fondava su quanto appreso dai Servizi Sociali che, dopo aver ascoltato la ragazza, riferivano in udienza che la stessa aveva manifestato la volontà di restare all'estero; gli assistenti sociali, inoltre, evidenziavano come la ragazza, durante il dialogo, si era mostrata visibilmente turbata, sicché era da ritenersi opportuno non costringerla a ripercorrere eventi traumatici della sua vita per ribadire dinanzi ad un Tribunale la propria decisione.

Avverso il summenzionato decreto, il padre proponeva ricorso per Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989, degli artt. 3, 6 e 12 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei bambini e dell'art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, sotto il profilo del mancato ascolto del minore.

In particolare, il ricorrente si doleva perché il Tribunale non aveva proceduto all'audizione della figlia undicenne che, se ascoltata nel corso del giudizio, avrebbe permesso al giudicante di conoscere la sua reale volontà, senza il rischio di manipolazioni esterne determinate dalla presenza e pressione della madre, così valutando imparzialmente il legame con il padre e stabilendo, sempre imparzialmente, se il rientro in Italia rispondesse, o meno, all'interesse della minore. 

La Cassazione condivide la doglianza formulata.

La Corte rileva come, per consolidata giurisprudenza, nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo – anche dinnanzi a soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite – costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio, essendo finalizzato anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Tribunale – nel ritenere opportuno, sulla scorta di quanto riferito dal Servizi Sociali, non procedere all'audizione della minore – non ha dato conto di quelle peculiari ragioni che sconsigliavano l'espletamento dell'interrogatorio né si è specificato quale fosse il danno che dall'ascolto potesse derivarne alla ragazza, soprattutto alla luce della sua età, all'epoca di undici anni, e della maturità dalla stessa manifestata nel chiedere lei stessa di essere sentita dai Servizi Sociali.

In conclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa anche per la regolazione delle spese del giudizio, dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, in altra composizione. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Md, il presidente: "Mele marce? No, nel Csm c'è un...
Nuda proprietà: tra agevolazioni fiscali e scopi f...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito