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Adozioni, SC: “La famiglia affidataria va ascoltata prima di disporre lo stato di adottabilità”.

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Con l'ordinanza n. 13409 depositata il 17 maggio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di revocare lo stato di adottabilità di un bambino che, in affidamento presso una famiglia, mostrava ancora uno stretto legame con i genitori naturali e la sorella, ha disposto la nullità della decisione impugnata che aveva disposto l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine senza aver prima convocato ed ascoltato la famiglia affidataria.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla proposizione di un ricorso ex art. 330 c.c. instaurato – su segnalazione dei Carabinieri e del Servizio Sociale – dal Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, al fine di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di una coppia di genitori sui propri figli, considerato il disagio dei minori in seguito alla persistente situazione di conflittualità in essere tra i coniugi.

Pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, il Tribunale dichiarava lo stato di adottabilità dei minori, disponendo l'interruzione in forma graduale dei rapporti tra genitori e dei figli con immediato affidamento etero-familiare di questi ultimi.

La Corte di appello di Cagliari – espletata la ctu che evidenziava come i legami affettivi dei minori nei confronti dei genitori fossero significativi e radicati nel tempo, sicché una loro cessazione sarebbe stata lesiva per il loro benessere psicologico – evocava la pronuncia di adottabilità limitatamente alla figlia di sedici anni, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 

Avverso la decisione, il curatore speciale dei minori proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando l'errore compiuto dalla Corte che – accertato come la mancanza di assistenza morale e materiale dei genitori non fosse dipesa da causa di forza maggiore di carattere transitorio – avrebbe dovuto confermare lo stato di adottabilità anche per la figlia primogenita.

I genitori proponevano ricorso incidentale, deducendo come, nel caso di specie, la dichiarazione di adottabilità non costituisse extrema ratio, posto che – a fronte dell'attaccamento manifestato dai minori nei confronti della madre, dimostrativo del fatto che costei non aveva mai fatto mancare ai primi cure morali e materiali – si sarebbe potuta trovare altra idonea soluzione. In secondo luogo i ricorrenti incidentali si dolevano perché la sentenza impugnata, nel disporre l'allontanamento del secondogenito, non avrebbe adeguatamente valutato l'esigenza per il minore di rimanere a vivere nel contesto familiare d'origine, insieme ai genitori e alla sorella.

La Cassazione non condivide le conclusioni cui è giunta la decisione impugnata.

In punto di diritto gli Ermellini evidenziano come in tema di adozione, il prioritario e fondamentale diritto del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, impone un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo in caso di extrema ratio, ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono.

Accertata l'esistenza di un forte legame con la famiglia d'origine, compito del giudice è anche quello di metter in atto tutte le misure volte a consentire lo sviluppo di tale legame, provvedendo altresì a tutelare, il vincolo tra fratelli. 

Nel compiere tutti gli accertamenti relativi all'individuazione del superiore interesse della prole e del suo legame con la famiglia biologica, il Giudice deve necessariamente, pena nullità della sentenza, convocare la famiglia affidataria: solo dopo che siffatto onere processuale sia stato assolto è possibile, per il giudice, dar conto della praticabilità del percorso di progressivo allontanamento dalla famiglia di origine.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la Corte di Appello abbia dichiarato lo stato di adottabilità del secondogenito – già da tempo affidato ad una coppia di coniugi che era frequentata anche dalla sorella maggiore – senza che la famiglia affidataria fosse stata convocata ed avesse, quindi, manifestato le proprie opinioni (considerato lo stretto legame che legava il bambino ai genitori naturali ed alla sorella) circa l'opportunità di allontanarlo dalla famiglia d'origine.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari che, all'esito della convocazione ed audizione della famiglia affidataria, in applicazione degli indicati principi, sarà chiamata a rivalutare la scelta adottata per il minore, dando espressamente contezza circa la praticabilità del percorso di progressivo allontanamento dalla famiglia di origine.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione dichiara la nullità della sentenza impugnata e cassa con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 

 

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