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Omesso avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione: conseguenze

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Con la recentissima sentenza, la n. 50156, depositata lo scorso 11 dicembre, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito quali siano le conseguenze procedurali in caso di mancato avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e ss.

Nel caso di specie, la persona offesa, che aveva presentato querela per il reato di cui all'art. 388 c.p., aveva anche richiesto che le venisse dato avviso in caso di richiesta di archiviazione. 

Non avendo ricevuto da parte del pubblico ministero il suddetto avviso, proponeva ricorso per Cassazione al fine che venisse dichiarata la nullità del decreto di archiviazione emesso.

La Corte, ritenuta la propria competenza, ha dichiarato nullo il decreto di archiviazione e ha rinviato gli atti al pubblico ministero. 

La disciplina dell'impugnazione del decreto di archiviazione è mutata ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103 che ha introdotto il nuovo art. 410 bis c.p.p.

La disposizione prevede che, in assenza di avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 c.p.p., entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la persona offesa può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Il Tribunale provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

Precedentemente la disciplina prevedeva che la persona offesa in questi casi potesse proporre ricorso direttamente di fronte alla Corte di Cassazione entro il termine di impugnazione di quindici giorni, il quale decorreva dal momento in cui la persona offesa ha avuto notizia del provvedimento.

La Corte ha ricordato come la disciplina dell'impugnazioni segua il principio  "tempus regit actum",  ovvero si applichi la disposizione processuale in vigore al momento del deposito del provvedimento di archiviazione e non al momento della sua impugnazione.

Di talchè, ancora in questo caso, si è ritenuta competente a decidere dell'ipotesi di nullità.

Gli atti, a seguito della dichiarazione di nullità del provvedimento, sono stati trasmessi nuovamente al pubblico ministero perché provveda ad integrare il contraddittorio leso con la persona offesa. 

 

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