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Domanda mobilità docenti: se non è accolta, sì all'accesso agli atti a discapito della riservatezza

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In materia di diritto d'accesso agli atti, con specifico riferimento agli atti riguardanti le procedure di mobilità dei docenti, si ritiene che «la posizione del soggetto la cui domanda di mobilità non sia stata accolta, perché sopravanzato in graduatoria da altri concorrenti, sia differenziata e qualificata, e ciò in quanto solo attraverso l'ostensione della suindicata documentazione questo soggetto potrebbe comprendere le ragioni che non hanno consentito il suo utile posizionamento in graduatoria, con conseguente possibilità di valutazione circa gli appropriati strumenti di difesa».

Questo è quanto è stato ribadito dal Tar Lombardia con sentenza n. 2373 dell'11 novembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente è una docente della scuola primaria che ha partecipato alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2018/2019, indetta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. È accaduto che tra i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento - provinciale e interprovinciale - e il passaggio di ruolo per la scuola primaria presso le sedi situate nella provincia oggetto della domanda della ricorrente, non è stata ricompresa quest'ultima. Per tale motivo, la docente ha «formulato istanza di accesso agli atti volta a ottenere l'esibizione e la copia di tutta la documentazione afferente al procedimento di cui si discute, e segnatamente: 

  • della documentazione dalla quale si evincano i titoli di precedenza vantati dagli altri docenti (ivi incluse le domande di trasferimento dagli stessi presentate con i relativi allegati nonché gli indirizzi di residenza di ciascuno di essi);
  • della documentazione dalla quale si evinca se all'odierna ricorrente sia stata riconosciuta la […] precedenza» ai sensi dell'art. 21 Legge n. 104/1992, secondo cui la persona disabile, vincitrice di concorso, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e ha precedenza in sede di trasferimento.

Tale istanza è rimasta senza riscontro. Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione del Tar.

Innanzitutto, i Giudici amministrativi fanno rilevare che il diritto di accesso agli atti detenuti dalla pubblica amministrazione è disciplinato dagli artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990. Secondo tali disposizioni, il soggetto che è titolare di detto diritto ha una posizione di vantaggio che può essere limitata solo in determinati casi (art. 24 Legge n. 241/1990).

Qualora l'accesso riguardi atti riferibili a terzi, in queste ipotesi sorgono dubbi in merito al fatto che la relativa ostensione possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi.

In punto, tuttavia, la stessa legge (art. 24, comma 7, Legge n. 241/1990) stabilisce espressamente che possono «essere resi ostensibili i documenti la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridici del richiedente; e che, anche in presenza di dati sensibili e giudiziari, l'accesso deve essere consentito qualora esso sia strettamente indispensabile alla cura e alla difesa dei suddetti interessi». 

Tanto premesso, con specifico riferimento all'istanza d'accesso relativa agli atti riguardanti le procedure di mobilità dei docenti, è evidente che oggetto di ostensione sono dati appartenenti a soggetti terzi coperti da riservatezza. Malgrado ciò, l'accesso dovrebbe essere consentito in virtù di quanto su stabilito. Infatti, in questi casi, la posizione del soggetto la cui domanda di mobilità non sia stata accolta, perché sopravanzato in graduatoria da altri concorrenti, è una posizione differenziata e qualificata. Ne consegue che solo l'ostensione della suindicata documentazione consentirebbe all'istante:

  • di comprendere le ragioni del mancato suo utile posizionamento in graduatoria;
  • di valutare circa gli appropriati strumenti di difesa.

«La stessa giurisprudenza precisa [...] che la posizione dei controinteressati, titolari dei dati contenuti nella documentazione richiesta, risulta recessiva rispetto a quella del richiedente giacché tali dati sono volontariamente forniti dai partecipanti in una procedura competitiva (quale deve considerarsi quella di mobilità del personale docente) e, una volta acquisiti dalla procedura stessa, escono dalla sfera personale dei loro titolari (cfr. T.A.R. Napoli Campania, sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 943; id. sez. VI, 7 giugno 2018, n. 3818)».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e tornando al caso di specie, pertanto, il Tar ha ritenuto che non vi sono ragioni ostative all'accesso agli atti, con l'ovvia conseguenza che il ricorso è fondato e va accolto. 

 

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