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Cassazione: “Uno schiaffo sulla guancia integra reato di percossa, anche se avvenuto nel corso di una lite ”

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Con la sentenza n. 27737 dello scorso 21 giugno, la V sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna per il reato di percosse inflitto ad un uomo che aveva colpito una donna tirandole uno schiaffo sulla guancia, rigettando le difese dell'aggressore secondo cui quel gesto non era animato da alcun dolo, essendo di contro stato compiuto nel corso di una lite avente ad oggetto la restituzione di un atto di diffida.

Si è difatti specificato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 581 c.p., nella nozione di "percosse" rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purché non siano produttivi di malattia nel corpo o nella mente.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del reato di cui all'art.581 c.p., per aver – nel corso di una lite avente ad oggetto un atto di diffidatirato uno schiaffo sulla guancia di una donna che cercava di riprendersi quella diffida oggetto di contesa.

L'aggressore si difendeva sostenendo che nessun gesto poteva essergli ascritto, per mancanza di suitas; in subordine chiedeva l'applicazione della più favorevole disciplina dell'ingiuria reale, non più penalmente rilevante. 

Il Giudice di Pace di Messina condannava l'imputato alla pena di 300 euro di multa, escludendo che ricorresse l'invocata ipotesi di ingiuria reale, in ragione della manifestazione violenta della condotta ascritta al ricorrente.

Il Tribunale di Messina confermava la pena inflitta: secondo il Giudice, infatti, ai fini della configurabilità del reato di percosse, era sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, che lo schiaffo inflitto si palesasse idoneo a determinare una violenta manomissione dell'altrui persona fisica e a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si fosse in concreto verificata.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'uomo deduceva violazione e l'errata applicazione della legge penale, sostenendo come, nel caso di specie, il reato contestato non fosse stato integrato, per un duplice ordine di ragioni.

Sotto il profilo oggettivo, non vi era prova della condotta contestata, posto che, secondo il ricorrente, non era stata prodotta alcuna sofferenza fisica alla persona offesa; sotto il profilo soggettivo, era da ritenersi assente il profilo del dolo generico, poiché l'imputato non intendeva colpire la donna ma si era reso autore di una reazione inconsulta all'azione della stessa che tentava di strappargli di mani un foglio durante l'alterco alla radice del reato.

Alla luce di tanto, l'imputato evidenziava come si fosse, al più, in presenza di una mera ipotesi di "ingiuria reale", in presenza di un semplice contatto fisico e manifesto disprezzo e sofferenza morale. 

La Cassazione non condivide le difese mosse dal ricorrente.

La Corte premette che, per giurisprudenza pacifica, si configura il reato di percosse in presenza di una qualsiasi manomissione della persona: il termine "percuotere" previsto dall'art. 581 c.p. non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica.

In particolare, si è ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 581 c.p., nella nozione di "percosse" rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purché non siano produttivi di malattia nel corpo o nella mente (ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni). Diversamente, si configura il reato di ingiuria cd. reale in tutti quei casi in cui la condotta è dotata di una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell'esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo.

Ne deriva che la percossa, soprattutto se si estrinseca in uno schiaffo, per poter presentare il carattere dell'ingiuria, deve essere espressione di una violenza simbolica, costituita da leggero contatto fisico, e diretta, in modo palese, a manifestare disprezzo, evitando una sia pur minima sofferenza fisica e manifestando l'esclusivo proposito di arrecare offesa morale.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini, respingendo le difese dell'imputato, escludono che il gesto inconsulto realizzato poteva essere stato causato dal tentativo di strappare il foglio di diffida dalle mani del ricorrente da parte della persona offesa e, valorizzando i concreti e violenti aspetti del gesto, ascrivono la condotta all'interno della fattispecie del reato di percossa.

In ragione di tanto, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

 

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