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Con la pronuncia n. 28336 dello scorso 28 giugno, la V sezione penale della Corte di Cassazione – ha confermato la condanna penale inflitta ad un uomo accusato del reato di lesioni personali ai danni della moglie, respingendo l'istanza dell'uomo che – sostenendo che i colpi erano stati inferti nel corso di una lite iniziata dalla donna per la gestione del diritto di visita del loro figlio – chiedeva l'applicazione della scriminante della legittima difesa.
Si è difatti specificato che è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione, mentre non è configurabile allorché, come nel caso di specie, il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo perché una mattina, dopo essersi recato presso l'abitazione dell'ex coniuge per prendere il figlio nell'esercizio del cd. diritto di visita, nell'ambito di una violenta contesa per il bambino, colpiva la moglie provocandole diversi traumi contusivi alla spalla, al braccio e al gomito destro
Per tali fatti, l'uomo veniva condannato, sia in dal Giudice di Pace che dal Tribunale di Chieti, per il reato di lesioni personali.
Il marito, ricorrendo in Cassazione, censurava la sentenza d'appello rilevando come l'affermazione di responsabilità si era basata sull'esame della persona offesa e dell'unico teste oculare, ignorando l'esame dell'imputato e di suo padre, che avevano dichiarato come l'imputato era stato colpito alle spalle dalla ex moglie, limitandosi a respingerla per difendersi.
Alla luce di tanto l'uomo si doleva per il mancato riconoscimento della legittima difesa, sostenendo come, nel corso della contesa per il figlio, l'ex moglie era stata la prima a colpirlo alle spalle e, solo successivamente, lui avrebbe colpito la donna fortuitamente, per reagire e proteggere il bambino; in particolare, l'uomo ribadiva di essersi limitato ad un gesto di respingimento, nell'intento di proteggere il figlioletto che, quel giorno, doveva uscire con il padre, mentre la madre ingiustamente lo ostacolava, tentando di strapparglielo.
La Cassazione non condivide le doglianze del ricorrente.
Gli Ermellini evidenziano come il ricorso sia inammissibile perché sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità: il ricorrente lamenta, infatti, una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dello stesso imputato, così fornendo una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.
La Corte ricorda, quindi, come gli è preclusa una rivalutazione del compendio probatorio, vieppiù qualora la decisione impugnata abbia fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti.
In merito alla versione sostenuta dal marito, il Tribunale ha ritenuto inverosimile la versione dell'uomo, correttamente escludendo che i colpi inflitti alla donna – anche alla luce delle lesioni diagnosticate al Pronto Soccorso – potessero essere frutto di una fortuita reazione agli attacchi subiti dalla moglie, con l'intento unico di proteggere il figlio.
Si è quindi escluso che ricorresse la scriminante della legittima difesa, in applicazione del principio secondo cui è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione, mentre non è configurabile allorché, come nel caso di specie, il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa.
Con specifico riferimento al caso di specie, pur ammettendo che l'imputato fosse stato colpito dalla ex moglie alle spalle, non ricorreva alcuna situazione di pericolo per la propria incolumità fisica, tale da integrare la necessità di difendersi, ben potendo egli, nell'ambito di una banale lite tra ex coniugi, limitarsi a neutralizzare, se necessario, l'offesa, e ad allontanarsi.
Da ultimo, gli Ermellini ricordano che, anche se il colpo inflitto alla donna fosse stato dettato dall'irritazione momentanea per gli ostacoli asseritamente frapposti dalla ex moglie all'esercizio del diritto di visita del figlio, cionondimeno non si sarebbe esclusa la coscienza e volontà del fatto, trattandosi del mero movente e stimolo dell'azione che ha indotto l'autore ad agire, facendo scattare la volontà.
Alla luce di tanto, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.