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Omessa comunicazione dei redditi a Cassa forense: nessuna prescrizione dei contributi dovuti

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Se è stata omessa la comunicazione dei redditi da parte dell'avvocato a Cassa forense, sarà escluso il decorso del termine prescrizionale dei contributi dovuti. Il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della [...] dichiarazione (Cass. n. 6259 del 2011).

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35873 del 22 novembre 2021.

Ma analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Cassa forense ha impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha annullato la cartella esattoriale emessa nei confronti dell'avvocato controricorrente per oneri contributivi non versati nei confronti dello stesso ente previdenziale. In buona sostanza i Giudici di merito hanno confermato l'estinzione del diritto di Cassa forense per intervenuta prescrizione relativamente ai contributi maturati nel periodo 1988-2001, ritenendo dovuti i soli contributi maturati nei periodi 1992- 1993 e 2001-2007, nonché le sanzioni per omessa comunicazione annuale del reddito prodotto nel periodo 2004-2005. Orbene, secondo l'ente previdenziale ricorrente, la decisione è viziata, tra l'altro, per violazione dell'art. 19 L. n. 576/1980, per aver ritenuto prescritti i contributi per gli anni in cui il controricorrente, pur regolarmente iscritto alla Cassa, non ha provveduto a comunicare i redditi percepiti mediante i modelli 5, ai sensi dell'art. 17 L. n. 576 del 1980.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte di Cassazione adita. 

La decisione della SC

Innanzitutto, i Giudici di legittimità richiamano i precedenti giurisprudenziali in forza dei quali, con riferimento alla verifica del possesso del requisito della continuità dell'attività professionale ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in capo al professionista iscritto all'albo, rileva la regolare e tempestiva comunicazione del reddito conseguito alla Cassa forense; ai sensi dell'art. 3 L. n. 319 del 1975, così come modificato dall'art. 22 L. n. 576 del 1980, soltanto dalla regolarità di tale adempimento, infatti, sorge in capo alla Cassa l'obbligo di revisione dei versamenti effettuati dal richiedente nei periodi anteriori al quinquennio che precede la domanda di pensione (Cass. n. 13517 del 2019; Cass. n. 30714 del 2017 e Cass. n. 4092 del 2016). Ciò premesso, la Corte di Cassazione si sofferma sul caso di specie e, in particolare, sul fatto che i Giudici di merito hanno accertato che l'avvocato controricorrente non ha mai comunicato alla Cassa forense i redditi per gli anni oggetto di censura. Tale circostanza rileva ai fini di una corretta applicazione dell'art. 19 L. n. 576 del 1980, il quale sancisce che se la dichiarazione è difforme al vero il dies a quo di decorrenza della prescrizione è quello della sua trasmissione alla Cassa Forense (Cass. n. 27218 del 2018). Si tratta di un criterio che tratto dalla regola generale prevista per i rapporti di lavoro subordinati, si adatta alla categoria dei liberi professionisti. Tale criterio, tuttavia, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere. 

Orbene, tornando al caso di specie, la questione verte proprio sui redditi non dichiarati dal professionista per gli anni per cui è stata ritenuta intervenuta la prescrizione dei contributi. Secondo quanto su argomentato, ad avviso della Corte di Cassazione, in riferimento ai redditi mai dichiarati, Cassa forense è legittimata a rivendicare i contributi maturati, per l'evidente ragione che rispetto a essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere. In giurisprudenza, infatti, è pacifico che l'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero. Solo il primo caso costituisce un'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (Cass. n. 6259 del 2011).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. 

 

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