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Avvocati, impegno in un contestuale procedimento: non è legittimo impedimento

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Con la sentenza n. 35459 dello scorso 19 novembre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare inflitta ad un legale, escludendo le sue doglianze circa la lesione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell'udienza nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, pur in presenza di un legittimo impedimento, dovuto dall'essere il professionista impegnato in altro, contestuale, procedimento.

Si è difatti precisato che "l'avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell'ordine territoriale non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del Consiglio nazionale forense, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore".

Sul merito della questione aveva statuito, inizialmente, il Consiglio dell'Ordine di Lecce che, con sentenza, infliggeva ad un legale la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due dall'esercizio della professione forense. 

 Il Consiglio Nazionale Forense confermava la sanzione applicata, sul presupposto che l'impedimento addotto dal difensore dell'incolpato a comparire in udienza (impedimento dovuto dall'essere il professionista impegnato in altro, contestuale, procedimento) non potesse ritenersi alla stregua di un legittimo impedimento.

Il legale, ricorrendo in Cassazione, eccepiva la violazione dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., dolendosi della circostanza per cui il Consiglio Nazionale Forense non aveva ritenuto di riconoscere il legittimo impedimento del nuovo difensore, nominato dopo avere revocato il precedente, in tal modo violando il diritto di difesa dell'istante, con conseguente nullità della decisione impugnata.

Le Sezioni Unite non condividono le tesi difensive del ricorrente.

 Gli Ermellini evidenziano come nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà.

Pertanto, l'avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell'ordine territoriale non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del Consiglio nazionale forense, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto non ricorrente un legittimo impedimento del difensore dell'incolpato, il quale era impegnato in altro, contestuale, procedimento; d'altra parte il ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere, non aveva allegato di avere sottoposto al collegio disciplinare ulteriori ragioni di impedimento, che rivestissero il carattere dell'assolutezza, non valutate dal Consiglio Nazionale Forense.

La sentenza di merito viene dunque confermata; la Cassazione rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

 

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