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Nuova proroga della riscossione coattiva

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Con il Decreto Legge n. 129 del 20.10.2020, il già rinominato "Decreto Riscossione", entrato in vigore il 21.10.2020, il Governo ha colto gli appelli mossi dagli stati produttivi del paese sospendendo, anche se non in maniera integrale, la macchina della riscossione coattiva fino al 31 dicembre 2020. Le misure emanate in materia di riscossione esattoriale riguardano principalmente l'ulteriore sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei relativi termini di decadenza e di prescrizione.

Preliminarmente va rilevato, a scanso di equivoci, che le modifiche introdotte non riguardano i termini processuali, pertanto il termine per il ricorso avverso una cartella di pagamento esattoriale continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto.


PAGAMENTI CARTELLE ESATTORIALI

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

I pagamenti che scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020 devono essere effettuati, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo cioè entro il 31.1.2021. Prima del Decreto Legge 129/2020, il termine finale del periodo di sospensione era il 15.10.2020, e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 30.11.2020.

Inoltre, entro il 31.1.2021, le somme non devono necessariamente essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione. Durante il periodo di sospensione infine, non vengono notificate le cartelle di pagamento.


ACCERTAMENTI ESECUTIVI

La sospensione dei pagamenti prevista per le cartelle di pagamento riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi, emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, nonché, dall'1.1.2020, gli accertamenti degli enti locali ad esempio in tema di IMU e TARI. Bisogna però considerare che, per le pregresse sospensioni sempre derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, l'Agenzia delle Entrate ha sempre escluso che la sospensione possa riguardare anche tali avvisi di accertamento.

Relativamente agli accertamenti degli enti locali, in attesa di ulteriori chiarimenti, è opportuno verificare presso la singola Amministrazione se essa ritiene o meno operante la proroga.

AVVISI DI ADDEBITO INPS

Gli avvisi di addebito INPS rientrano nella proroga, se i termini di pagamento scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020.


RATEIZZAZIONE

Sono sospese tutte le rate in scadenza dall'8.3.2020 al 31.12.2020, ma queste devono essere versate interamente, ed in un'unica soluzione entro il 31.1.2021. Nel periodo di sospensione è possibile comunque presentare istanze di dilazione.

La dilazione dei ruoli, di norma, viene meno quando non vengono pagate 5 rate del piano, anche non consecutive, tuttavia, per i piani di dilazione in essere all'8.3.2020 e per i piani relativi a domande presentate entro il 31.12.2020, il numero di rate insolute necessario ai fini della decadenza è elevato a 10, pertanto, la decadenza si ha quando non vengono pagate 10 rate anche non consecutive.


PIGNORAMENTI E MISURE CAUTELARI

Fino al 31.12.2020 l'Agente della Riscossione non procede al pignoramento di salari e stipendi. In uguale maniera non vengono adottate misure cautelari, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso.

Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell'auto già adottato, può, dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione: del pari, è possibile, durante il periodo di sospensione, pagare l'intero debito per ottenere la cancellazione del fermo.

BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Per effetto dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso. In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi: orbene tale procedura è sospesa fino al 31.12.2020.


TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Viene stabilito che tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento che scadono nel corso del 2020 sono prorogati di due anni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di liquidazione automatica derivanti da imposte dichiarate ma non versate, inerenti l'anno 2016, in scadenza a fine anno, slittano al 31.12.2022.


ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E "SALDO E STRALCIO"

Purtroppo non viene modificato il termine del pagamento dei sospesi inerenti la rottamazione dei ruoli ed il cosiddetto "saldo e stralcio". In base alle modifiche già apportate dal Decreto Legge n. 34/2020, tutte le rate relative alla rottamazione dei ruoli e al c.d. "saldo e stralcio" degli omessi pagamenti devono essere pagate, senza possibilità di dilazione, entro il 10.12.2020: tale termine rimane invariato.

Un provvedimento che va sicuramente incontro alle esigenze di imprese, professionisti e contribuenti in genere, ma che sposta il problema a inizio gennaio prossimo, con un rinvio di soli tre mesi. A mio avviso si doveva avere più coraggio e pensare a rateizzazioni lunghe, anche perché all'economia del nostro Paese non sarà sufficiente il 2021 per ritornare a posizionarsi ai livelli degli anni passati.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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