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Divorzio, ricorso introduttivo: notifica nulla se non si effettuano ricerche per trovare la moglie irreperibile

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Con l'ordinanza n. 2530 depositata lo scorso 27 gennaio, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una donna che eccepiva l'invalidità della notifica del ricorso introduttivo di un procedimento di divorzio, per aver utilizzato la procedura dell'art. 143 c.p.c. sebbene non fossero stati effettuati accertamenti volti a verificare la sua irreperibilità.

Si è difatti precisato che non è sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell' art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Arezzo, nella dichiarata contumacia della moglie convenuta, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia di coniugi e revocava l'assegno di mantenimento stabilito, a carico del marito, dalla sentenza di separazione personale dei coniugi.

La Corte di Appello di Firenze rigettava l'appello proposto dall'ex moglie, disattendendo la sua prospettazione secondo cui la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione d'udienza innanzi al Tribunale di Arezzo effettuata nei suoi confronti era nulla.

In particolare, il giudice di secondo grado riteneva valida la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sul rilievo che l'ufficiale giudiziario aveva correttamente dichiarato l'irreperibilità della donna, avendo personalmente accertato, in occasione di un precedente tentativo di notifica avvenuto due mesi prima, che il nominativo della destinataria non figurava sui campanelli né sulle cassette postali dell'indirizzo di residenza. 

 Ricorrendo in Cassazione, la donna censurava la decisione della Corte di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c., per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di Arezzo, ancorché eseguita nei suoi confronti senza una previa ricognizione dei luoghi, in quanto si era fondata sulla valutazione di irreperibilità dell'ufficiale giudiziario su un sopralluogo avvenuto presso la sua abitazione ben due mesi prima, allorquando l'ufficiale giudiziario la reputava irreperibile per mancanza del suo nominativo sul citofono e sulla cassetta postale del luogo di abitazione.

A tal fine, la ricorrente deduceva che non era sufficiente, ai fini dell'accertamento della irreperibilità ex art. 143 c.p.c., la mancanza del nominativo di un soggetto sul citofono o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, dovendo comunque l'ufficiale giudiziario raccogliere informazioni da altre persone presenti in loco.

La Cassazione condivide le difese formulate dalla ricorrente.

I Supremi Giudici ricordano che non sussiste per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione; conseguentemente, l'ufficiale giudiziario, ove verifichi, in uno stabile privo di portiere, l'assenza del nominativo del soggetto destinatario della notifica in corrispondenza dell'interno che il richiedente indica quale luogo di residenza, e ove constati la presenza, invece, del nominativo di altri soggetti i quali risultino momentaneamente assenti, deve procedere comunque alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e non può limitarsi invece a stendere una relazione negativa, neppure ove fondata sulle informazioni negative delle altre "persone del luogo".

 Si è anche precisato, in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., che l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione.

Emerge, quindi, come non sia sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell' art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la sentenza impugnata

abbia ritenuto valida la notifica sebbene la stessa fosse stata effettuata col rito degli irreperibili senza che l'ufficiale giudiziario si fosse recato presso l'abitazione della ricorrente, ma basandosi sull'esito di un precedente accesso, effettuato due mesi prima.

Conseguentemente, la corte del merito ha erroneamente ritenuto che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. fosse valida solo perché era già stata effettuata, in passato, un'infruttuosa ricerca del destinatario presso la propria abitazione.

Alla luce di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

 

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