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PCT: ecco le "soluzioni" della Cassazione sulle questioni controverse: sintesi del "manuale" targato SC

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 Inquadramento normativo: art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, come modificato dalle leggi 221/2012 e 132/2015.

Di cosa si tratta: la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata – esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchiall'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Entrata in vigore: la normativa che consente agli avvocati di notificare in proprio telematicamente è entrata in vigore il 15 maggio 2015, con la conseguenza che le notifiche telematiche effettuate prima di siffatta data, per pacifica giurisprudenza cfr. Cass., 9 luglio 2015, n. 14368) devono ritenersi nulle e, in mancanza di costituzione del convenuto, soggiacciono ad un ordine di rinnovo della notificazione. Sono da ritenersi, tuttavia, valide quelle che hanno comunque raggiunto lo scopo per la costituzione del convenuto (cfr. Cass. n. 20625/2017 e 15200/2018).

Requisiti: la notificazione si esegue indicando, nell'oggetto, la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»; si procede, quindi, all' allegazione dell'atto da notificarsi e della relazione di notificazione.

Oggetto del messaggio di p.e.c.: deve comparire la dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" ( cfr. Cass. 4 ottobre 2016, n. 19814).

Atto da notificarsi: va allegato al messaggio di posta elettronica certificata e può consistere in un atto redatto dall'avvocato o in una copia informatica dell'atto formato in origine su supporto cartaceo (ad. es: copia esecutiva di una sentenza o decreto ingiuntivo) o scaricato dal fascicolo informatico.

Nel caso di atto redatto dall'avvocato (ad esempio atto di citazione), è necessario che l'atto sia redatto con un elaboratore testi e poi convertito in formato PDF testuale (in formato pdf nativo), non potendosi procedere alla scansione di una copia cartacea stampata (Cass. 15 marzo 2018, n. 18324); l'atto va firmato digitalmente (Sez. U, 24 settembre 2018, n. 22438).

Nel caso di copia informatica dell'atto formato in origine su supporto cartaceo o scaricato dal fascicolo informatico, non è necessario procedere alla sottoscrizione con firma digitale dell'atto allegato; risulta, piuttosto, essenziale procedere all'attestazione di conformità dell'atto seguendo con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Cass. Sez. 3, 19 dicembre 2016, n. 26102; Cass. SU, n. 7665 del 2016; per l'ipotesi in cui in sede di attestazione della conformità della copia telematica manchi indicazione del "nome del file", cfr. Cass. Sez. 2, 11 gennaio 2018, n. 489 e Cass. 7 giugno 2018, n. 14818).

 Relazione di notificazione: l'avvocato deve redigere la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione (creata con word, open office ecc. trasformata, senza scansione, direttamente in PDF testo) deve contenere:

-il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti (cfr. Cass. sezione lavoro, 19 ottobre 2018, n. 26489);

-il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

-l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

-l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto (Cass. 29 novembre 2018, n. 30927);

-l'attestazione di conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici dei file allegati alla PEC nel rispetto delle modalità indicate dal comma 3 dell'art. 16 undecies del DL. 179/12.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo, al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione ( Cass. Sez. 3, 28 giugno 2018, n. 17022)

Invalidità: se i requisiti previsti dalla legge n. 53 del 1994 per la ritualità della notifica telematica non sono rispettati, la notifica è invalida solo si risulta compromessa l'esplicazione del diritto di difesa.

Difatti, la Cassazione (tra tutte, cfr. SU 18 aprile 2016, n. 7665) ha sempre fatto applicazione del principio di raggiungimento dello scopo, escludendo qualsiasi nullità della notifica quando comunque si sia raggiunta la conoscenza dell'atto, così raggiungendo lo scopo legale e non pregiudicando il diritto di difesa.

Inesistenza della notifica: sussiste tutte le volte in cui non può trovare applicazione il principio del raggiungimento dello scopo. Ad esempio, se non si produce la ricevuta di avvenuta consegna ( Cass. 7 ottobre 2015, n. 20072), se il file allegato quale atto da notificarsi sia illeggibile ( Cass. Sez. 6 - 5, 6 aprile 2017, n. 9022), se manca la relazione di notificazione ( Cass. Sez. 6 - L, 11 maggio 2017, n. 11593).

 Perfezionamento della notifica: la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Ai sensi dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo (cfr. ex multiis, Cass. Sez. 6 - L, 21 marzo 2018, n. 7079, Cass. Sez. 6 - 3, 31 luglio 2018, n. 20198, Cass. Sez. L, 30 agosto 2018, n. 21445, Cass. Sez. 6 - 2, 27 settembre 2018, n. 23225).

Prova della notifica: la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. Sez. 1, 21 luglio 2016, n. 15035); la RAC, tuttavia, non assurge a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso.

Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c; spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico ( Cass. Sez. 3, 31 ottobre 2017, n. 25819).

Oneri del destinatario: deve dotarsi degli strumenti per decodificare o leggere il messaggio pec in cui atto sia sottoscritto con firma "CAdES"(con estensione in ".p7m"), non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario; è fatta salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto (Cass. Sez. 6 - 3, 28 settembre 2017, n. 22756).

 

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