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Notifica multe a mezzo posta, se avvisi ricevimento incompleti, si al risarcimento danni a p.a.

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 Se un Comune affida la notifica dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada al servizio postale, l'omessa o insufficiente compilazione degli avvisi di ricevimento di detti verbali notificati agli automobilisti da parte dell'ente postale, dà diritto alla P.A. di chiedere il risarcimento del danno. E ciò quando la carenza in questione rende impossibile la difesa dell'ente comunale nei giudizi promossi dai presunti trasgressori.

Il danno risarcibile è quello subito da quest'ultimo ente dalla soccombenza  nei giudizi promossi dai destinatari delle sanzioni amministrative.

Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione con ordinanza n. 17058 del 26 giugno 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

Il ricorrente è un comune che ha affidato al servizio postale la notifica delle sanzioni per violazioni del codice della strada. È accaduto che l'ente postale ha chiamato in giudizio il ricorrente per ottenere il pagamento del corrispettivo di tale servizio, in relazione a tutte quelle raccomandate, notificate e delle quali ha inviato avviso di deposito presso la casa comunale per mancato recapito ai destinatari, causa "assenza". Il comune, nel costituirsi in giudizio, ha proposto domanda riconvenzionale, eccependo di non avere mai avuto gli avvisi in questione. 

Tale mancanza, a suo dire, avrebbe causato la sua soccombenza in tutti giudizi dai destinatari dei predetti verbali promossi per contestare la regolarità della notifica nei loro confronti. In buona sostanza, il ricorrente, non essendo in possesso degli avvisi su citati, non ha potuto provare che i verbali di accertamento delle infrazioni stradali sono stati regolarmente notificati e che il mancato recapito non avrebbe potuto essere imputabile all'ente comunale . Ma vi è più. Il ricorrente, in altri casi, ha lamentato anche l'omessa o insufficiente compilazione, da parte degli agenti postali, degli avvisi di ricevimento dei verbali di contravvenzione notificati agli automobilisti; anche questa circostanza, secondo il comune, ha reso impossibile la sua difesa nei giudizi promossi da questi ultimi.

In primo grado, il Tribunale ha accolto la domanda del ricorrente, rigettando quella dell'ente postale. In appello, la Corte, pur rigettando la domanda di quest'ultimo ente, ha ritenuto la richiesta di risarcimento del comune priva di prova e quindi non passibile di accoglimento.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

I Giudici di legittimità reputano che la Corte d'appello abbia errato nella decisione in quanto, in primo luogo, essa ha considerato che la mancata prova della richiesta di risarcimento del danno formulata dal comune fosse desumibile dal fatto che detto risarcimento, in primo grado, è stato liquidato in misura equitativa. Tale circostanza, a parere dei Giudici del grado precedente, è segno di incertezza della prova del pregiudizio subito dal comune, mentre, secondo la Suprema Corte di cassazione, è segno di incertezza non sull'esistenza del danno, bensì sulla sua quantificazione (da ultimo Cass., n. 4310/ 2018).

Se, dunque, il Tribunale ha liquidato il danno equitativamente, sta a indicare che esso non aveva elementi oggettivi solo per stimarlo esattamente.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, la sentenza impugnata è, altresì, viziata perché non è stata esaminata la documentazione prodotta dal comune.

In buona sostanza, quest'ultimo ha lamentato che le omissioni nell'invio e nella compilazione degli avvisi di deposito delle raccomandate con cui sarebbero state notificate le violazioni del codice della strada hanno determinato un danno. Danno, questo, che – come su accennato – è imputabile alla circostanza di aver reso indifendibile la posizione dell'ente comunale dinanzi alle opposizioni che i destinatari avrebbero formulato, eccependo l'irregolarità delle notifiche.

Orbene, secondo la Corte d'appello, tale danno non risulta provato in quanto «la documentazione non è sufficiente a dimostrare che l'esito dei giudizi è causato dalla negligenza dell'ente postale».

Di diverso avviso sono i Giudici di legittimità. Essi, infatti, ritengono tale «affermazione del tutto priva di argomenti, a parte quello assolutamente sbagliato, e già ricordato, che fa leva sulla liquidazione equitativa».

Con l'ovvia conseguenza che la decisione impugnata risulta viziata. Un vizio che appare ancora più evidente ove si pensi che «il comune ha, comunque, depositato 22 sentenze nelle quali si afferma la soccombenza dell'ente per difetto di notifica, ed ha posto la questione specifica del rilievo di tali sentenze (dunque del fatto complessivo di aver perso le cause per difetto di notifica dei verbali) ai fini della fondatezza della sua domanda riconvenzionale.

Per la Suprema Corte, la produzione di tali atti da parte del ricorrente è sufficiente a provare la domanda di risarcimento danni del comune.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e riformato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello, in diversa composizione. 

 

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