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Notifica appello tributario: obbligatoria la pec

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Riferimenti normativi: D.Lgs.n.546/1992, art.16, comma 3

Focus: Nel contenzioso tributario la circostanza che in primo grado siano stati utilizzati i mezzi di notifica tradizionali non esime dall'avvalersi della notifica dell'appello tramite Pec.

Principi generali: La ricevuta di avvenuta consegna (cosiddetta RAC) delle comunicazioni inviate tramite posta elettronica certificata costituisce il (solo) documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta del destinatario. La rilevanza giuridica della RAC, ai fini del perfezionamento delle comunicazioni tramite P.E.C., è stata ribadita dall'Ordinanza n. 27250 del 22 maggio 2018, emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione la quale ha richiamato l'orientamento già espresso con la sentenza n. 26773/2016. Con la recente sentenza n.2793 del 23/03/2021, la Commissione tributaria regionale per la Sicilia si è pronunciata sull'obbligo di notifica degli atti processuali nel processo tributario a mezzo pec.

Nella fattispecie una contribuente impugnava in appello la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole con la quale i giudici di prime cure avevano rigettato il ricorso della stessa avverso una cartella di pagamento, relativa ad Ires, Iva e altro, per l'anno di imposta 2013. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per omessa notifica a mezzo PEC e chiedeva, nel merito, il rigetto dell'appello. La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sezione VI, con la sentenza n.11110/2019, in tema di contenzioso tributario, secondo il quale, ai sensi del D.Lgs.n.546 del 1992, art.16 bis, comma 3, gli atti del processo tributario devono essere notificati tramite Pec. Tale obbligo previsto in via sperimentale dal 10/12/2015 per le Commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria è stato, successivamente, esteso a tutte le altre regioni secondo varie cadenze, ed, in particolare, in Sicilia dal mese di luglio 2017.

Pertanto, poiché, nella fattispecie, l'appello è stato introdotto nel 2020 doveva essere notificato esclusivamente con modalità telematica. In particolare, il Collegio giudicante ha precisato che le modalità utilizzate nel giudizio di primo grado non vincolano quelli adottati in tutti i gradi del giudizio. Pertanto, il fatto che il contribuente avesse notificato il ricorso di primo grado secondo le modalità tradizionali non precludeva la possibilità di effettuare la notifica del ricorso a mezzo Pec. La citata Commissione Tributaria, inoltre, ha richiamato l'Ordinanza n.15298 del 17/7/2020 con la quale la Corte di Cassazione ha statuito che, nel caso in cui non venga generata la ricevuta di consegna (RAC) la notifica con PEC è inesistente e, quindi, non sanabile. Nel caso in questione la ricorrente non ha prodotto la ricevuta di consegna (RAC), non avendo effettuato la notifica a mezzo PEC.In considerazione di quanto sopra la Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile con condanna alle spese della parte soccombente.

 

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