Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Negoziazione assistita e novità riforma Cartabia: possibile anche per le controversie di lavoro

conciliation

 Il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 voluto anche in un'ottica di accelerazione e semplificazione della giustizia civile e penale, ha introdotto la negoziazione assistita anche per le controversie di lavoro.

Difatti, come risaputo sono frequentemente gli avvocati ad assistere le parti del rapporto di lavoro nella composizione bonaria della controversia, ma, fino ad oggi l'accordo raggiunto tramite i legali richiedeva la formale sottoscrizione presso altre sedi, sindacali o conciliative.

Attraverso la negoziazione assistita estesa alle controversie di lavoro è finalmente possibile omettere questo ulteriore passaggio!

La negoziazione assistita è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 132 del 2014 e consente di risolvere le controversie civili, su diritti di cui le parti possono disporre, senza ricorrere al giudice.

L'articolo 2 del Decreto definisce la "convenzione di negoziazione assistita", come l'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. 

I caratteri che la rendono più conveniente rispetto al percorso giudiziario sono:

la libertà di definire le "regole del gioco" e gestire il procedimento nel rispetto delle specifiche indicazioni di legge

l'autonomia di scegliere la soluzione della controversia

un procedimento più veloce e con costi inferiori

possibili benefici fiscali in caso di accordo.

Dal 28 febbraio 2023 è possibile, ma non obbligatorio, utilizzare questo strumento di risoluzione delle controversie anche in materia di lavoro.

Ovviamente resta sempre possibile avviare altre procedure non giudiziarie per risolvere le controversie di lavoro come ad esempio la conciliazione avanti alla Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro.

Nel caso della negoziazione assistita, sia il lavoratore che il datore di lavoro devono essere assistiti da un avvocato ed eventualmente da un consulente del lavoro.

L' accordo che si dovesse raggiungere non può essere impugnato nel termine di sei mesi, come previsto dall'articolo 2113 del Codice civile. Questo perché la presenza degli avvocati garantisce che il lavoratore esprima, in modo libero e consapevole, il proprio consenso, come accade nelle procedure in sede protetta. 

Se si raggiunge l'accordo, deve essere trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'art. 76 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 e cioè alle Commissioni di certificazioni dei contratti di lavoro.

Quali sono le controversie di lavoro che possono essere risolte con la negoziazione assistita? E' l'articolo 409 del codice di procedura civile al quale si rinvia che le elenca e cioè:

  • -rapporti di lavoro subordinato del settore privato anche al di fuori di un'attività di impresa;
  • -rapporti di lavoro del settore agrario come la mezzadria, la colonia parziaria, la compartecipazione agraria, l'affitto al coltivatore diretto del fondo e i rapporti derivati da contratti agrari, fatta salva, per queste tipologie di accordo, la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
  • -rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e di collaborazione consistenti in prestazioni di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, senza che rilevi la subordinazione o meno del rapporto;
  • -rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono attività economica in misura esclusiva o prevalente;
  • -rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e di lavoro pubblico, a meno che non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. 

 Il procedimento di negoziazione assistita si articola in tre fasi:

1.l'invito a stipulare la convenzione, rivolto da una parte all'altra a mezzo avvocato. L'invito deve specificare il problema da risolvere e contenere l'avvertimento che il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento o il suo rifiuto, possono essere valutati dal giudice nel successivo giudizio

2.se l'invito viene accettato, le parti, assistite dagli avvocati, concludono la convenzione per iscritto, altrimenti non è valida. Con essa le parti stabiliscono anche le regole da rispettare durante la negoziazione, come ad esempio obbligatoriamente la durata, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, salvo proroga di trenta giorni su accordo delle parti; la Riforma ha anche introdotto la possibilità di assumere dichiarazioni da parte di terze persone o dell'altra parte

3.si entra, quindi, nel vivo della negoziazione per trovare un accordo che ponga fine alla lite. Questa fase può svolgersi anche in modalità telematica o con il collegamento audiovisivo da remoto.

L'accordo, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, costituisce titolo esecutivo: ciò vuol dire che ciascuna parte può pignorare i beni dell'altra se questa non dovesse rispettare gli impegni presi.

L'accordo consente anche di iscrivere ipoteca giudiziale. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Un abbraccio a Emanuele, ai Colleghi, all'Emilia R...
Costituisce acquiescenza al debito tributario la r...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito