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Domanda riconvenzionale procedibile anche senza mediazione.

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Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3452/2024, pubblicata l'8 febbraio 2024, hanno fornito chiarimenti in ordine alla procedibilità della domanda riconvenzionale, quando la causa rientri tra quellea mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 e la mediazione sia stata già effettuata, anteriormente alla prima udienza,in relazione alla domanda di parte attrice.

Secondo quanto si legge nel provvedimento, poiché fine specifico dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione è l'auspicata non introduzione della causa, risolta preventivamente innanzi all'organo apposito, in via stragiudiziale 

- è poiché, dunque, emerge con chiarezza come la mediazione obbligatoria (come tutti gli altri strumenti deflattivi, siano collegati non alla domanda sic et simpliciter, bensì al processo -, qualora il processo sia ormai pendente, viene meno la necessità del suo esperimento.

Per le Sezioni Unite, poi, il principio enunciato trova applicazione sia per le riconvenzionali non eccentriche che per quelle eccentriche, anche se per motivi differenti.

Per la riconvenzionale c.d. non eccentrica l'esclusione è fondata sul rilievo che, una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l'obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale non realizzerebbe in ogni caso il fine di operare un filtro al processo innanzi ad un organo della giurisdizione: la mediazione è già stata esperita senza esito positivo, prima del processo o nel termine concesso dal giudice, dall'attore, onde la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite pende ormai innanzi ad un giudice, che ne resta investito. 

 Posto che l'istituto ha esclusive finalità deflattive, prosegue il collegio, imporre un successivo o più successivi ad ogniulteriore domanda proposta in giudizio avrebbe infatti l'effetto opposto.

Per quanto concerne le riconvenzionali c.d. eccentriche, qui, secondo le sezioni Unite, ad escludere la condizione di procedibilità concorrono - accanto alla ratio normativa di deflazione dei processigià richiamataper le riconvenzionali non eccentriche, ulteriori criteri di interpretazione quali il principio della certezza del dirittoche si oppone allacausazione di ulteriore contenzioso sul punto e quello della ragionevole durata del processo.

Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato il seguente principio di diritto:la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte leistanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo, laddove possibile.

Finalmente, almeno per le riconvenzionali, un freno all'uso distorto degli istituti deflattivi che ha condotto ad un vero e proprio eccesso di mediazione.

 

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