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Natura e aspetti procedurali del procedimento disciplinare dinanzi al CDD

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Inquadramento normativo: Regolamento n.2/2014 di attuazione al codice deontologico, art.420 c.p.c.

Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/, http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/)

Natura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati, davanti al Consiglio distrettuale di disciplina e disciplinato dalla L. n.247/2012, "conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'Ordine svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale" (cfr. Cass., SU n. 19030/2021; Cass., SU. n. 34476/2019; Cass., SU n. 16993/2017). Dal carattere amministrativo del procedimento disciplinare discendono alcune conseguenze:

1) il procedimento disciplinare di primo grado è improntato alla semplicità e libertà di forme, con l'unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa, per cui "l'omessa comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere (come nella specie) tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa." (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n.129 del 13.09.2022).

2) "l'eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell'interessato." (CNF sentenza n.129/2022 cit.). 

 Collegio giudicante

Per quanto riguarda la composizione del collegio giudicante nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD, la Corte di cassazione ha da tempo affermato che "in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell'ordine degli avvocati (COA) all'atto dell'adozione della decisione rispetto rispetto a quella della prima udienza in cui l'incolpato è stato sentito ef ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio dell'immutabilità del collegio giudicante"(Cass. SS.UU. n.21585/2011). Tra l'altro le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che il principio dell'immutabilità del giudice stabilita dall'art.525 co.2 c.p.p. nell'ambito del giudizio dibattimentale è un principio codificato specificamente per il processo penale (Cass. SS.UU. 28468/2022).

Notifica dell'atto di citazione

Per quanto concerne la validità della notifica dell'atto di citazione, la suprema Corte ha affermato che "in assenza di elezione di domicilio e in mancanza di previsione di sanzione alcuna da parte della norma disciplinare la notifica dell'atto di citazione presso la residenza anagrafica del professionista e non presso il suo studio possa ritenersi legittima". Ciò in quanto la notifica tramite Ufficiale giudiziario alla residenza anagrafica della professionista e non al suo studio professionale è in grado di porre il destinatario in condizione di essere a conoscenza dell'atto (Cass. SS.UU. Sez. n.29588/2022).

 Rinvio dell'udienza.

È pacifico in giurisprudenza che anche nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato abbia diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. a norma del quale "Quando l'imputato (...), non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419 comma 1." Tuttavia deve trattarsi di "un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà» (in tal senso Cass. SS.UU. n. 24377/2020 Cass., SS.UU. n. 35459/2021; Cass. SS.UU. n. 1715/2013); inoltre l'avvocato incolpato deve provare che l'impedimento a partecipare all'udienza sia stato determinato da forza maggiore (cfr. Cass., SU, n. 3670/2015). In relazione alla natura dell'impedimento, la giurisprudenza esclude ad esempio che una lombosciatalgia paresteisca acuta con difficoltà alla deambulazione possa costituire impedimento assoluto a comparire (Cass. SS.UU. n. 12608/2012). Tra l'altro la giurisprudenza si è espressa nel senso che quand'anche uno stesso impedimento sia stato già addotto e ritenuto in precedenza in primo grado dal CDD sufficiente a giustificare una prima richiesta di rinvio, ciò non costituisce circostanza di per sé idonea a configurare un diritto al rinvio in ipotesi di reiterazione di plurime richieste di differimento (Cass. SS.UU. 29589/2022).

Termine semestrale per completare l'istruttoria disciplinare

L'art.14 co. 5 Reg. n. 2/2014 prevede un termine di sei mesi decorrente dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro previsto dall'art. 12 Reg. cit. entro il quale il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l'istruttoria. Come chiarito dal CNF il suddetto termine "non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione" ( CNF sentenza n.129/2022).

 

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