Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Mutamento di destinazione in zona paesaggistica: legittima la demolizione in assenza di permesso per costruire

Imagoeconomica_234907

Con la sentenza n. 4999 dello scorso 19 luglio, la VI sezione del Tar Campania, ha confermato la legittimità di un'ordinanza con cui si intimava la demolizione delle opere realizzate a seguito del mutamento di destinazione, in assenza di titolo edilizio, di un locale da cantina-garage a civile abitazione,

Si è difatti rilevato che "l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi rappresenta un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica. Deve ritenersi legittimo l'operato della P.A., di imporre l'applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, ovvero ingiungere al responsabile dell'abuso la relativa demolizione e il ripristino dello status quo ante".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Pozzuoli emanava una ordinanza con cui ingiungeva la demolizione degli abusi realizzati dalla proprietaria di un immobile ubicato in zona assoggettata a vincolo paesaggistico: la donna, senza valido titolo edilizio, eseguiva la trasformazione del piano seminterrato della palazzina in civile abitazione. 

 Ricorrendo al Tar, la proprietaria impugnava il prefato provvedimento, evidenziando come si trattava solo di cambio di destinazione d'uso c.d. "funzionale", ovverosia non accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie: a detta della donna, si era operata una trasformazione di un volume già esistente, mutandone solo la destinazione sicché – non essendo necessaria nessuna modifica né di volume né di superfice né dell'aspetto esteriore dell'immobile – la trasformazione del suddetto piano da garage ad abitazione non necessitava del previo rilascio di un permesso di costruire, essendo sufficiente una mera DIA, con, al più, l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Il Tar non condivide tale censura della ricorrente.

Il Collegio evidenzia come il cambio di destinazione d'uso da cantina-garage a civile abitazione, poiché comporta il passaggio da una categoria urbanistica ad un'altra, rientra tra gli interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire

Inoltre, ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica: difatti, a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere sanzionato.

Il Tar rimarca come l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi rappresenta un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia come – a fronte del mutamento di destinazione di un locale da cantina-garage a civile abitazione, attesa la necessità del rilascio del permesso di costruire – è stato legittimo l'operato della P.A., di imporre l'applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, ovvero ingiungere al responsabile dell'abuso la relativa demolizione e il ripristino dello status quo ante.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, con compensazione delle spese di lite. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

P.A.: l'inquadramento erroneo della fattispecie co...
Procedure mobilità comparto scuola: difetto giuris...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito