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Con la sentenza n. 28257 depositata il 4 novembre, la I sezione civile della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una coppia di nonni, ha disposto che i nipoti fossero a loro affidati temporaneamente, precisando che "alla capacità dell'affido temporaneo di porsi quale misura diretta a superare gli esiti di condotte pregiudizievoli dei genitori può accompagnarsi, con carattere di priorità, l'esigenza di non allentare il legame del minore con la famiglia di origine, di cui i nonni sono chiara espressione, al fine ultimo di tutelare il diritto del minore a crescere nella famiglia naturale, a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal provvedimento, adottato d'ufficio dal Tribunale per i minorenni di Venezia con cui si disponeva il collocamento di due minori in un ambiente protetto etero-familiare, considerata la ritenuta inadeguatezza delle competenze dei genitori e dei nonni paterni.
Su reclamo del padre e dei nonni paterni, la Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, confermava il giudizio di inadeguatezza del padre sia per le violenze perpetrate in pregiudizio della madre alla presenza dei figli sia per avere picchiato i minori; identico giudizio di inidoneità veniva formulato per i nonni, di età avanzata, che non solo giustificavano la condotta violenta del figlio, ma ricorrevano loro stessi a metodi educativi violenti e criticavano duramente la loro nuora.
Avverso la decisione, proponevano ricorso per Cassazione i nonni evidenziando come il provvedimento impugnato avesse inosservato il principio cardine cui si ispira la materia dell'affido dei minori, ovverosia il diritto del minore ad una crescita equilibrata all'interno della famiglia di origine.
A tal fine evidenziavano come gli stessi – facendo parte del cerchio parentale più ristretto, deputato, come tale, allo svolgimento del percorso di recupero del ruolo genitoriale – dovevano ritenersi i soggetti più idonei a occuparsi dei minori nel periodo di tempo necessario, ex art. 333 c.c., per superare le condotte pregiudizievoli dei genitori: la nonna, infatti, aveva criticato la madre dei nipoti in una sola occasione; il nonno si era limitato solo in qualche occasione a schiaffeggiare il nipote, maleducato ed indisponente.
La Cassazione condivide la posizione dei ricorrenti.
In punto di diritto la Corte spiega come l'affido temporaneo etero-familiare è un intervento "ponte", destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale: il suo precipuo obiettivo è quello di salvaguardare il diritto prioritario del minore a crescere nella propria famiglia d'origine in tutti quei casi in cui sia necessario superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La misura rientra, quindi, tra i provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, ex art. 333 c.c., e ben può declinarsi nelle forme dell'affidamento interfamiliare ai membri della cosiddetta "famiglia allargata", al fine di evitare che il minore, oltre al trauma conseguente all'allontanamento dai genitori, viva anche quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto.
Difatti, alla capacità dell'affido temporaneo di porsi quale misura diretta a superare gli esiti di condotte pregiudizievoli dei genitori può accompagnarsi, con carattere di priorità, l'esigenza di non allentare il legame del minore con la famiglia di origine, di cui i nonni sono chiara espressione, al fine ultimo di tutelare il diritto del minore a crescere nella famiglia naturale, a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico.
Con specifico riferimento al caso di specie, l'impugnato decreto non ha fatto applicazione dell'indicato principio in quanto, nel negare l'affido temporaneo ai nonni dei minori, ha valorizzato evidenze in fatto che in nessun modo valutavano il diritto dei minori a crescere ed a permanere nella famiglia di origine, anche allargata a figure vicarianti, al fine di non allentare, seppure temporaneamente, i legami con la stessa.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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