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Con il decreto n. 1218 depositato lo scorso 30 giugno, il Tribunale di Castrovillari – chiamato a pronunciarsi sulla sindrome di alienazione parentale – ha accolto il ricorso di un padre che chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli a seguito dell'atteggiamento oppositivo della madre, che aveva contribuito a creare un allontanamento morale e materiale tra padre e figli.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio con la separazione di una coppia e il collocamento dei due figli minori con la madre che, nelle more, si era risposata ed aveva avuto un altro figlio.
Il padre, lamentando l'allontanamento affettivo maturato dai figli nei suoi confronti, adiva il Tribunale affinché fosse disposta la collocazione dei figli presso di lui.
All'esito dell'espletata CTU emergeva una situazione di alienazione parentale, posta in essere dalla madre nei confronti del padre in danno dei figli: i ragazzi, infatti avevano subito dalla madre un significativo condizionamento psicologico al fine di cancellare e sostituire la figura paterna con quella del suo nuovo marito; la donna, inoltre, aveva indotto nei bambini l'idea di un padre dannoso e violento, sì da portare gli stessi a disconoscere totalmente la figura paterna e a riconoscere come loro padre il marito della mamma.
Alla luce di tanto, il consulente suggeriva l'immediata inversione di collocamento e l'affidamento super esclusivo dei figli al padre, con sospensione di tutti i contatti tra figli e madre per un periodo di tre mesi e l'avvio di un trattamento psicologico nei confronti dei bambini per recuperare velocemente il loro diritto relazionale con il padre.
Il Tribunale, pur condividendo quanto espresso dal ctu in termini di alienazione parentale, non accoglieva le proposte formulate, ritenendole eccessivamente traumatiche, considerato anche il rifiuto categorico che i minori manifestavano verso la figura paterna.
Il Collegio, infatti, dapprima affidava la prole al Consultorio di Corigliano Calabro affinché, pur nel mantenimento della coabitazione della prole medesima con la madre, tentasse la rianimazione del rapporto padre/figli; successivamente,constatato insuccesso di ogni tentativo in tal senso a cagione del comportamento oppositivo della madre, disponeva la collocazione dei minori presso una casa famiglia, cui era demandato il compito di tentare il riavvicinamento dei minori con la figura paterna.
Con il collocamento dei piccoli presso la casa famiglia e la temporanea recisione del rapporto con la madre, si era assistito ad un progressivo superamento dell'ostilità dei minori verso il padre, sicché dopo qualche mese si era avuto un pieno recupero del rapporto padre/figli.
Alla luce di tanto, il Tribunale, con il decreto in commento, ha reputato indiscussa l'esistenza, nel caso di specie, dell' alienazione genitoriale ravvisata dal CTU, la quale aveva trovato conferma, ex post, negli esiti della collocazione, per circa nove mesi, dei minori presso la casa famiglia, con l' uscita dei ragazzi dalla gabbia psicologica realizzata ai loro danni dalla madre e il soggiorno in un ambiente terzo che aveva permesso il riavvicinamento dei figli al padre (laddove, qualora il rifiuto del padre avesse avuto la solida base in una diretta esperienza, da parte dei minori,di comportamenti paterni negativi, i minori non avrebbero rimosso il proprio atteggiamento di rifiuto in un tempo così relativamente breve). Sulla scorta dell'accertata idoneità genitoriale ricavabile sia dalla CTU che dalle relazioni del Consultorio, il Collegio – esclusa la necessità di dover operare altri approfondimenti sulle capacità e sull' ambiente familiare del padre e tenuto conto dell' intento alienante che continuava a connotare il comportamento della madre – ha disposto l' affidamento dei minori al padre in modalità super esclusiva con la possibilità per lo stesso di adottare autonomamente le decisioni di maggiore interesse per i figli; si è stabilita, inoltre, la possibilità, per la madre, a decorrere da ottobre 2020,di incontrare i figli con la mediazione del Consultorio Familiare e secondo le modalità temporali dal medesimo stabilite.
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Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.