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Marito non vuole figli? Se la moglie lo sa, il matrimonio è nullo

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Con l'ordinanza n. 32027 depositata lo scorso 9 dicembre, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha confermato l'efficacia nella Repubblica Italiana di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, per essere stato accertato, nel corso del giudizio ecclesiastico, la volontà del marito, nota all'altro coniuge sin da prima del matrimonio, di esclusione della prole.

Si è difatti precisato che La delibazione di una sentenza ecclesiastica trova ostacolo nella contrarietà al principio di ordine pubblico italiano di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole solo qualora la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione non sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero non sia stata da questo effettivamente conosciuta o ignorata esclusivamente per sua negligenza.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda con cui un uomo chiedeva la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto con la moglie, evidenziando come vi fosse la prova di concreti elementi rilevatori della sua volontà, manifestati prima della celebrazione del matrimonio, di esclusione della prole dalla futura vita coniugale.

La Corte d'appello di Roma dichiarava l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico, in prima istanza, e poi confermata dal decreto emesso dal Tribunale d'Appello del Vicariato di Roma, mandando al competente ufficio di stato civile per la trascrizione della sentenza.

A sostegno della propria decisione la Corte riteneva accertato come, già da prima della data del matrimonio, fosse nota alla futura moglie la piena volontà del marito di non avere figli. 

Ricorrendo in Cassazione, la moglie censurava la decisione della Corte di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 2 della legge n. 121/1985 e dell'art. 797 c.p.c. sostenendo come, la sentenza, dichiarando la nullità del matrimonio canonico per esclusione della prole, contenesse disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, non essendo tale motivo conosciuto o conoscibile dal coniuge.

Deduceva, inoltre, vizio di motivazione inesistente o meramente apparente della sentenza impugnata: a tal riguardo evidenziava come la Corte territoriale aveva desunto dalla circostanza di avere avuto rapporti cautelati, soprattutto nel periodo antecedente alla celebrazione del matrimonio, la necessaria conoscenza da parte della ricorrente della riserva mentale del marito, senza tratteggiare un logico e corretto iter argomentativo che da quella premessa potesse portare a quella necessaria conclusione.

La Cassazione non condivide le difese formulate dalla ricorrente.

La Corte precisa che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per una ragione diversa da quelle di nullità previste dal nostro ordinamento per il matrimonio civile (quale, ad esempio, l'esclusione da parte di un coniuge di uno dei "bona" matrimoniali, quale quello relativo alla prole) non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, ancorché unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave. 

Difatti, la delibazione di una sentenza ecclesiastica trova ostacolo nella contrarietà al principio di ordine pubblico italiano di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole solo qualora la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione non sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero non sia stata da questo effettivamente conosciuta o ignorata esclusivamente per sua negligenza.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la Corte territoriale, rilevato che nel procedimento ecclesiastico era stata data la possibilità alle parti di difendersi in modo non difforme da quanto stabilito nell'ordinamento giuridico italiano, aveva accertato - valutando le risultanze probatorie dei giudizi ecclesiastici - che la ricorrente conosceva, o in ogni caso avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza, la volontà dell'altro coniuge, manifestata con indici rivelatori prima del matrimonio, di esclusione della prole.

Il suddetto accertamento di fatto si estrinseca in un apprezzamento di merito che è sottratto al controllo di legittimità. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, non ricorrono i vizi motivazionali denunciati in quanto la motivazione, seppur sintetica, esprime chiaramente il percorso argomentativo e logico seguito, di talché le censure prospettate risultano essere dirette ad una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio in ordine alla rilevanza dei rapporti cautelati nel periodo precedente al matrimonio.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 

 

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