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Mantenimento ridotto se il papà paga anche la metà del mutuo.

cassazione

 La sentenza della Corte di Cassazione n. 28237/2022 parla chiaro.

E' corretto ridurre l'importo del mantenimento dei figli al padre che provvede già a pagare metà del mutuo, valutazione svolta chiaramente sempre a seguito della comparazione delle rispettive situazioni economiche.

La sentenza trae origine da una decisione della Corte d'Appello che aveva ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento ai figli da euro 650,00 a 500,00.

La decisione veniva presa alla luce della valutazione delle rispettive situazioni economiche e considerando anche gli oneri che già gravavano sull'ex marito.

Quest'ultimo difatti, paga la metà del mutuo contratto dalla moglie, la quale d'altra parte percepisce mensilmente anche una ulteriore somma di euro 260, a titolo di locazione di una unità immobiliare.

 Le ragioni a sostegno del ricorso in Cassazione presentato dalla ex moglie, in disaccordo con la decisione della Corte d'Appello, si basano in primis sulla supposta violazione delle regole e dei criteri per la determinazione delle somme che devono essere corrisposte per il mantenimento dei figli, in quanto secondo la ricorrente la Corte non avrebbe considerato il tenore di vita coniugale, le esigenze dei figli, i tempi di permanenza con ogni genitore e le rispettive condizioni economiche.

Altro motivo del ricorso, l'omesso esame della mancata contestazione del padre di dovere 650,00 euro per il mantenimento dei figli e 259,00 euro per la rata del mutuo.

Entrambe le doglianze vengono però rigettate.

 La prima contestazione è infondata perché la Corte di Appello ha realmente comparato le situazioni economiche dei coniugi, considerando le esigenze dei minori e alla luce dei maggiori oneri gravanti sul marito, ha ritenuto più che congruo il contributo per il mantenimento di 500 euro mensili per i figli.

Manifestamente infondata anche la seconda lamentela perché l'uomo, pur non avendo contestato direttamente il versamento della maggiore somma indicata dalla moglie, si era dichiarato disposto al versamento solo a "titolo conciliativo" senza alcun riconoscimento di manifestazione di volontà vincolante.

 

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