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Si parla di stato di abbandono ogniqualvolta il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e/o dei parenti tenuti a provvedervi e ciò indipendentemente dal fatto che il minore sia collocato in un istituto di assistenza o in affidamento familiare.
Per potersi parlare di stato di abbandono la causa che lo determina non deve essere transitoria o dovuta a cause di forza maggiore.
Ed ancora si parla di stato di abbandono quando la situazione familiare è talmente compromessa da incidere sul processo di formazione del minore, sul suo sviluppo e la sua crescita, una situazione tale da rischiare di compromettere in modo grave ed irreversibile un armonico sviluppo psicofisico del minore, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità.
Lo stato di abbandono può essere dichiarato d'ufficio, dal tribunale dei minorenni del distretto nel quale si trova il minore; dalle autorità preposte nel paese di residenza del minore, in caso di adozione internazionale.
In tale seconda ipotesi, lo stato di abbandono deve essere anche accertato dall'ente che gestisce l'adozione.
Lo stato di abbandono è presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità e costituisce sempre l'extrema ratio, in quanto il giudice prima di qualsiasi decisione, deve sempre accertare se, la famiglia d'origine possa essere aiutata e recuperare le capacità genitoriali, tramite il sostegno ed interventi adeguati, volti a rimuovere ed a superare le difficoltà ed i disagi esistenti.
Ovviamente tutto ciò deve avvenire entro un termine che non contrasti con le necessità del minore stesso, il cui superiore interesse deve essere il faro che guida nelle scelte .
La nozione di abbandono non è stata definita in modo preciso e circonstanziato dal legislatore, il quale ha preferito utilizzare una clausola generale che lasci all'interprete la valutazione più adatta alle diverse realtà e alle condizioni del singolo caso concreto, in modo da realizzare in ciascuna fattispecie della vita il preminente interesse del minore (Cass. , 11 ottobre 2006, n. 21817).
L'adozione non ha difatti intenti sanzionatori, come sottolineato dalla dottrina, ma, si concentra sulla situazione oggettiva in cui si trova il bambino indipendentemente dalle cause che l'hanno provocata e mira esclusivamente all'eliminazione del pregiudizio che possa subire il minore (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3389).
Molte le pronunce della Corte di Cassazione circa lo stato di abbandono.
Si segnala, ad esempio, la sentenza numero 18168/2019, con la quale si è affermato che la situazione di abbandono si configura ogniqualvolta le prospettive che la famiglia di origine può offrire al minore siano tali da compromettere il suo normale sviluppo psico-fisico e, quindi, la rescissione del legame familiare risulti uno strumento necessario per evitare un pregiudizio più grave.
Più di recente, la Cassazione con ordinanza n. 16983/2022 ha affermato che lo stato di abbandono non viene meno per la mera disponibilità di un parente; in particolare, nel caso di specie, la Corte ha "legittimato" l'adozione mite idonea ad evitare la rescissione di ogni legame con i genitori biologici, cui può farsi ricorso in quelle situazioni, definite di "semi-abbandono".
Ancora, afferma la Cassazione che la situazione di abbandono è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, che comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile solo nei casi di materiale abbandono, ma , ogni qualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psicofisico così da far considerare la rescissione del legame familiare come "strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio" ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare situazione di abbandono, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore che a prescindere dagli intendimenti dei genitori , impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cass. 3 aprile 2015, n. 6867).
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!