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Litisconsorzio necessario: breve focus sui casi in cui occorre la partecipazione di più parti

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Inquadramento normativo: Art. 102 c.p.c.

Il litisconsorzio necessario: «Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito».

Casi in cui è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di più parti: Si ritiene che:

  • nei giudizi in cui viene impugnato un testamento olografo per nullità, vista l'unità del rapporto dedotto nel giudizio stesso, sussiste il litisconsorzio necessario, nei confronti i) dei beneficiari delle disposizioni contenute nel testamento impugnato (Cass. nn. 8575/2010; 8728/2005, richiamate da Cass. civ., n. 29826/2019); ii) degli eredi legittimi in considerazione del fatto che «l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento e alla conseguente apertura della successione legittima» (Cass., n. 474/2010, richiamata da Cass. civ., n. 29826/2019);
  • nell'ipotesi di cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c., si dà origine a un negozio plurilaterale che si perfeziona con la partecipazione necessaria di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente, del cessionario e del contraente ceduto.  

    Ne consegue che ove venga instaurato un giudizio per l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio, i predetti soggetti sono litisconsorti necessari. Non sussiste, invece, litisconsorzio necessario quando il giudice deve accertare solo in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in giudizio la conclusione del suddetto negozio. Questo accade, per esempio, nell'ipotesi di giudizio promosso dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto (cfr. Cass., nn. 5439/2006; 22278/2007, richiamate da Cass. civ., n. 30525/2019);

  • se a seguito di danni derivanti da circolazione stradale, il danneggiato chiama in causa l'assicuratore della responsabilità civile, egli non può escludere dal giudizio il responsabile del danno. Quest'ultimo, infatti, deve partecipare al giudizio sin dall'inizio in quanto litisconsorte necessario. La controversia, infatti, «deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano» (Cass. civ., n. 25770/2019);
  • nel giudizio promosso per l'accertamento della natura condominiale di un bene,«non è necessario il litisconsorzio necessario ove - tra le altre ipotesi - si faccia questione della difesa dei diritti anche reali della cosa comune nei confronti dei terzi (Cass., S.U., n. 25454/2013, Cass. nn. 6119/1994; 3862/1988, richiamate da Cass. civ., n. 29506/2019) oppure della tutela della proprietà comune (Cass., nn. 5000/1993; 1757/1987, richiamate da Cass. civ., n. 29506/2019) per la eliminazione di opere abusive» (Cass. civ., n. 29506/2019);
  •  nel caso di servitù che, pur avendo lo stesso contenuto, sono distinte perché poste a servizio di fondi diversi, non è ravvisabile litisconsorzio necessario tra i loro titolari, rispetto all'actio negatoria esperita contro alcuno di essi dal proprietario del fondo servente. E ciò anche ove quest'ultimo «domandi di essere autorizzato a eseguire nel suo fondo opere che impediscano l'esercizio dell'attività comune alle diverse servitù» (Cass., n. 726/1977, richiamata da Cass. civ., n. 24724/2019);
  • «la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica; in mancanza, non va disposta l'integrazione del contraddittorio, ma la domanda va rigettata in quanto diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi» (Cass., S.U., n. 9685/2013, Cass., n. 1646/2017, richiamata da Corte d'Appello Catania, sentenza 17 settembre 2019);
  • nell'ipotesi in cui viene promossa l'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, queste devono necessariamente partecipare al giudizio, sussistendo un caso di litisconsorzio necessario. Ne consegue che, «ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice [...]per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro» (cfr. Cass. n. 1158/1999; 12767/1999, richiamate da Cass. civ., n. 23564/2019).  

 

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