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Inquadramento normativo: Art. 102 c.p.c.
Il litisconsorzio necessario: «Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito».
Casi in cui è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di più parti: Si ritiene che:
Ne consegue che ove venga instaurato un giudizio per l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio, i predetti soggetti sono litisconsorti necessari. Non sussiste, invece, litisconsorzio necessario quando il giudice deve accertare solo in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in giudizio la conclusione del suddetto negozio. Questo accade, per esempio, nell'ipotesi di giudizio promosso dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto (cfr. Cass., nn. 5439/2006; 22278/2007, richiamate da Cass. civ., n. 30525/2019);
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.