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Le Società tra Avvocati possono partecipare ad un’associazione professionale tra Avvocati?

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 Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Con parere n. 14 del 19 aprile 2024 il Consiglio nazionale forense si è espresso sulla possibilità per una Società tra Avvocati di partecipare ad un'associazione professionale tra Avvocati ex art. 4 Legge 247/2012.

Il parere del Consiglio Nazionale Forense

Richiamando il proprio parere del 23 settembre 2022, il Consiglio ha evidenziato le criticità che emergerebbero se si ammettesse la possibilità che una Società tra Avvocati partecipi ad una associazione professionale tra avvocati. Infatti in questa ipotesi ci si troverebbe dinanzi ad una associazione professionale in cui l'incarico professionale verrebbe conferito ad una STA, la quale, a sua volta, dovrebbe scegliere il proprio socio deputato a eseguirlo.

Ciò violerebbe l'art. 4, comma 1 Legge n. 247/2012, rubricato "Associazioni tra avvocati e multidisciplinari" il quale

  • da un lato consente l'esercizio della professione forense sia individualmente sia con la partecipazione ad associazioni tra avvocati, ma prevede che in ogni caso l'incarico professionale debba essere conferito all'avvocato in via personale;
  • dall'altro precisa che "la partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito" e prescrive la nullità di ogni patto contrario.

 Il Consiglio ha chiarito che la disposizione contenuta nel primo comma dell'art.4 cit., ossia che "l'incarico professionale va sempre conferito all'avvocato in via personale", costituisce un precetto inderogabile ed individua uno dei tratti che distinguono le associazioni professionali dalle STA. Ne consegue che, mentre nelle associazioni professionali l'incarico deve essere necessariamente conferito ai singoli professionisti associati, nelle STA l'incarico deve essere conferito alla società. In tal modo si determina

  • una dissociazione tra il soggetto che assume l'incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società);
  • una deroga al disposto di cui all'art. 2232 c.c, a norma del quale "il prestatore d'opera professionale deve eseguire personalmente l'incarico assunto". Questa deroga pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall'altra, l'organizzazione societaria.

Le criticità rilevate dal Consiglio

Dalla suddetta disciplina il Consiglio ha dedotto che la possibilità che una Società tra Avvocati partecipi ad una associazione professionale tra avvocati violerebbe il divieto di dissociazione tra chi assume l'incarico e chi lo esegue. Tale divieto nelle associazioni tra avvocati comporta che l'incarico professionale sia sempre conferito all'avvocato in via personale, senza possibilità che l'associato nominato possa, a sua volta, nominare il professionista deputato ad eseguire l'incarico.

Il Consiglio ha rilevato gli elementi che non consentono di superare la criticità suindicata, quali:

  • la natura unipersonale della STA costituita secondo la forma societaria della s.r.l. partecipata da un unico socio-avvocato. Ciò in quanto la s.r.l. costituisce un modello organizzativo programmatico che prescinde dall'intuitus dei soci che ne detengono le partecipazioni; ed infatti, in questo tipo di società le modifiche soggettive, relative quindi alla persona del socio, non costituiscono una modifica dell'atto costitutivo, con la conseguenza che è ben possibile che una STA costituita nelle forme della s.r.l. possa veder modificata nel tempo la propria compagine sociale – sempre rispettando i requisiti strutturali tipizzati all'art. 4-bis della Legge n. 247/20121. Ne discende che la STA (s.r.l.) e l'avvocato-persona fisica sono due distinti soggetti di diritto, sicché la partecipazione di una STA ad una associazione tra avvocati impedirebbe all'assistito di conferire l'incarico all'avvocato in via personale;
  •  il secondo comma dell'art. 4 Legge n. 247/2012, a norma del quale possono partecipare alle associazioni tra avvocati, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia. Tale regolamento è stato adottato con D.M. 4 febbraio 2016, n. 23 il cui art. 2 consente di partecipare alle associazioni tra avvocati solo a "liberi professionisti" e non a strutture societarie. Ciò dimostra come la ratio della norma sia quella di strutturare le associazioni come appannaggio delle persone fisiche-liberi professionisti.

Questa impostazione, a parere del Consiglio non è limitativa dei diritti del professionista-avvocato, il quale ha uno spettro di possibilità sufficientemente chiaro ed ampio:

  • esercitare la professione in forma individuale;
  • partecipare ad una associazione tra avvocati;
  • partecipare ad una STA. Tuttavia queste due ultime collettività organizzate, in ragione delle rispettive caratteristiche, non possono essere vasi comunicanti (parere CNF n. 18 del 19 febbraio 2021).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Consiglio si è espresso nel senso che non si può sostenere ammissibile che una STA, anche se costituita nelle forme della S.r.l. Uninominale, possa partecipare ad una associazione professionale tra avvocati.

 

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