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La recidiva qualificata e la sua prescrizione

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Le Sezioni Unite penali della
Corte di Cassazione, sentenza 29 luglio 2022 n. 30046,  hanno dato risposta al seguente quesito: «Se il limite dell'aumento della pena correlato al riconoscimento della recidiva qualificata previsto dal sesto comma dell'art. 99 c.p., incida sulla qualificazione della recidiva prevista dal secondo e dal quarto comma dell'art. 99 c.p., come circostanza ad effetto speciale e/o influisca sulla determinazione del termine di prescrizione».

In tema di prescrizione, per determinare la durata del termine nel caso in cui sia stata contestata ed applicata la recidiva specifica bisogna fare riferimento all'aumento massimo di pena previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 99, con il limite, però, fissato dal sesto comma dell'art. 99 c.p..

In tema di prescrizione, il computo del termine va commisurato tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per la recidiva qualificata, ma con il limite previsto dall'
art. 99 sesto comma c.p.,in base al quale l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne. 

Con sentenza del 17/12/2019 la Corte di appello di Roma aveva integralmente confermato la condanna irrogata dal Tribunale capitolino nei confronti di M.C. per due fatti integranti il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. commessi, rispettivamente, il 16/11/2005 ed il 31/01/2016.

Premesso che per il reato in questione era stata contestata la recidiva specifica e infraquinquennale di cui all'art 99 c.2, nn. 1 e 2 c.p., il ricorrente aveva sostenuto che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare la disposizione del sesto comma dell'art. 99 c.p., con la conseguenza che per il computo del complessivo termine di prescrizione si sarebbe dovuto tener conto del solo aumento di pena in concreto operato per la recidiva e non dell'ulteriore aumento di cui al secondo comma dell'art.99 c.p., l'unico richiamato art. 161, c.2 c.p..

Secondo il ricorrente l'applicazione della recidiva nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 99 c.p., non produce, in sede di calcolo del tempo necessario a prescrivere, il "prolungamento" del termine stabilito dall'art. 161, comma 2, per i soli casi previsti dai commi secondo e quarto dello stesso art. 99. 

L'operatività del limite fissato dall'art. 99. sesto c. c.p. ai fini della determinazione della pena, non ha incidenza sulle modalità di calcolo del termine massimo di prescrizione dovuto alla presenza di atti interruttivi, computo che avviene in ogni caso secondo i criteri fissati dall'art.161 c.2 c.p., dunque, con aumenti "secchi" rispettivamente della metà o di due terzi.

Secondo tale indirizzo maggioritario il meccanismo di sbarramento fissato dall'art. 99 c.p., non incide sulla natura della recidiva qualificata, che resta sempre parificabile ad una circostanza ad effetto speciale, e rileva solamente al momento del calcolo del termine minimo e non anche di quello massimo di prescrizione. 

Un secondo orientamento minore ritiene, invece, che se l'applicazione in sede di determinazione della pena del limite di temperamento imposto dall'
art. 99 c.p., dovesse comportare in concreto un aumento della pena base in misura pari o inferiore ad un terzo, la recidiva perderebbe la sua natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, come definita dall'
art. 63 c.3 c.p.,secondo cui è tale solo quella che determina un aumento della pena superiore ad un terzo, con la conseguenza che di essa non è possibile tenere conto in alcun modo ai fini del computo né del termine minimo né di quello massimo della prescrizione del reato.

 

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