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La prova testimoniale nel processo civile: ammissione, testi incapaci e nullità della testimonianza

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Inquadramento normativo: Art. 231 c.p.c.; Artt. 244 - 246 c.p.c.; Art. 253 c.p.c.; Art. 257 c.p.c.; Art. 2721 c.c.; Art. 2724 c.c.

La prova testimoniale nel processo civile: La prova per testimoni, nel processo civile, deve essere richiesta «mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata».

L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta anche quando tali fatti non sono indicati dettagliatamente. In tali casi, infatti, è sufficiente che le circostanze su cui i testi sono chiamati a rispondere siano precisati in modo da consentire:

  • al giudice di valutarne l'importanza e la pertinenza della prova alla causa;
  • alla controparte, contro la quale detta prova è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria.

In buona sostanza, si ritiene che la sussistenza dei requisiti di specificità e di rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va valutata, oltre che alla luce della letterale formulazione dei capitoli medesimi, «ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori»(Cass. n. 1264/2003, n. 25013/2008, richiamate da Cass. civ., n. 11765/2019).

Ammissione della prova testimoniale e rinuncia: Una volta richiesta la prova testimoniale, il giudice può ammetterla o meno. In caso di ammissione, il magistrato può anche ridurre le liste dei testimoni sovrabbondanti e che non possono essere sentiti per legge. La parte che ha richiesto la prova testimoniale può anche rinunciarvi. In quest'ipotesi, la rinuncia non ha effetto se le altre parti non vi aderiscono e se il giudice non acconsente.

Prova testimoniale su contratti e documenti scritti:La prova testimoniale sui contratti non è esperibile se il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. «Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza». La prova testimoniale su atti per cui è richiesta la prova scritta, o ad substantiam o ad probationem, è invece ammissibile solo se viene dimostrata una serie di circostanze di fatto preliminari, quali: «a) l'esistenza del documento; b) il suo contenuto, onde controllare la sua validità formale e sostanziale; c) la prestazione di ogni possibile diligenza, tipica del buon padre di famiglia, nella custodia del documento ovvero di una condotta priva di elementi di imprudenza e di negligenza, nel caso di perdita; d) l'evento naturale o imputabile a terzi, che abbia determinato la perdita del documento» (Cass. n. 24100/2011; Cass. n. 26155/2006; Cass. n. 23288/2005, richiamate da Cass. civ., n. 11465/2019). 

Testi non preventivamente indicati e morte dei testimoni prima dell'audizione: Possono testimoniare solo i testi che sono stati indicati tempestivamente. Tuttavia, se, durante la deposizione, uno dei testimoni fa riferimento, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, in questo caso, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che siano chiamate a deporre tali persone, anche se non indicate preventivamente come testi. Nell'ipotesi in cui, prima dell'audizione, muore il testimone specificato da una delle parti, «il richiedente non può pretendere di sostituire il teste deceduto con altri che non siano stati dallo stesso indicati nei modi e nei termini previsti» (Cass. civ., n. 8929/2019).

Incapacità a testimoniare e casistica: Non possono tetimoniare le persone che hanno un interesse giuridico, personale, concreto, che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. In questi casi si parla di incapacità a testimoniare.

Sono stati ritenuti, ad esempio, incapaci a testimoniare:

  • l'amministratore di una società i) nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, o ii) nella causa in cui abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio. In quest'ultima ipotesi l'interesse deve essere non già meramente ipotetico, ma relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società (v. Cass. n. 14987/2012; n. 7623/2016; n. 167/2018, richiamate da Cass. civ., n. 1279/2019);
  • i terzi trasportati coinvolti nel stesso sinistro stradale quando uno di essi ha citato gli altri nella causa di risarcimento diretto nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento dell'incidente. In questo caso sussiste tale incapacità in quanto i terzi potrebbero avere un interesse attuale e concreto all'esito della controversia instaurata dal terzo trasportato. «Tale incapacità, tuttavia, viene meno, ove dalla compagnia di assicurazione del trasportante, chiamata a risarcire direttamente il terzo trasportato, non sia messo in discussione l'incidente quanto al suo reale accadimento in danno di quest''ultimo» (Cass. civ., n. 1279/2019).

Non sono stati ritenuti incapaci a testimoniare:

  • il lavoratore dipendente di una parte in causa perché non può ritenersi scarsamente attendibile per la sola ragione di essere dipendente (Cassa. civile, n. 2075/2013, richiamata da Tribunale Milano, sentenza del 14 febbraio 2019);
  •  coloro che sono legati da vincoli di parentela con una delle parti. In questi casi, l'attendibilità, per il fatto della sussistenza dei predetti vincoli, non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità (Corte Cost., n. 248/1974, Cass. n. 25358/2015, richiamate da Tribunale Bergamo Sez. lavoro, sentenza dell'1 febbraio 2018).

La nullità della testimonianza resa da teste incapace: Se un teste incapace, perché portatore di un interesse che avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio, depone, la sua testimonianza è nulla. Per far valere tale nullità, tuttavia, occorre che sia eccepita subito dopo l'espletamento della prova, (salvo che il difensore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva). Se l'eccezione in questione non è tempestiva, deve intendersi sanata anche se una eccezione di incapacità a testimoniare sia stata proposta prima della deposizione. E ciò in considerazione del fatto che l'eccezione di incapacità testimoniare non si ritiene possa essere comprensiva di quella di nullità della testimonianza, ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione. «Ove, poi, l'eccezione di nullità della testimonianza resa dall'incapace venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 23896/2018; Cass. n. 21670/2013; Cass. n. 23054/2009; Cass. n. 8358/2007; Cass. n. 2995/2004, richiamate da Cass. civ., n. 10120/2019). Se l'eccezione di nullità della deposizione del teste incapace, ritualmente proposta, non sia stata proprio presa in esame dal giudice davanti al quale la prova venne espletata, la stessa deve essere formulata con apposito motivo di gravame avanti il giudice di appello, ovvero, se sollevata dalla parte vittoriosa in primo grado, da questa riproposta poi nel giudizio di gravame [...]» (cfr. Cass. n. 6555/2005; Cass. n. 3521/1986; Cass. n. 392/1973; Cass. n. 2376/1968, richiamate da Cass. civ., n. 10120/2019).

 

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