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La procura alle liti: tra mancata certificazione autografia, illeggibilità della firma e ultrattività

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Inquadramento normativo: Art. 83 c.p.c.; Art. 125 c.p.c.

Procura alle liti: Il difensore che assiste una parte in giudizio deve essere munito di procura. «La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata», salvo che la legge non richieda che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

Procura alle liti speciale rilasciata a margine o in calce a un atto processuale: La procura speciale alla lite può essere conferita in calce o a margine di determinati atti processuali, quali l'atto di citazione, il ricorso, il controricorso, la comparsa di costituzione e risposta, il precetto. In tali casi, essa deve contenere la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente. Se il difensore omette tale certificazione, detto dovere si considera osservato quando la firma del difensore:

  • si trova subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera");
  • è apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce.

Nell'uno o nell'altro caso, la parte che intende contestare l'assenza della rituale certificazione dovrà proporre querela di falso. E ciò in considerazione del fatto che la predetta certificazione altro non è che «un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83 c.p.c.» (Cass, n. 24894/2005, richiamata da Tribunale Latina, 4 giugno 2019).

La procura può essere rilasciata non solo sugli atti specificatamente indicati dalla legge, ma anche su qualsiasi atto, purché riferibile in modo certo al processo, come ad esempio in calce al decreto cui si riferisce l'opposizione. È escluso che essa possa essere rilasciata su un foglio bianco (Cass. n. 1964/1993, richiamata da Tribunale Latina, sentenza 4 maggio 2019). È stata, inoltre, ritenuta valida «la procura apposta sulla comparsa conclusionale con cui un soggetto, subentrando quale successore alla parte deceduta nel corso del processo, si costituisca in giudizio»In questi casi, ove la controparte non sollevi contestazioni, si ritiene che la procura abbia raggiunto lo scopo (Cass. civ., n. 20638/2018, n. 21154/2013, n. 6515/2003, richiamate da Corte d'Appello Palermo, sentenza 22 marzo 2019). 

Procura alle liti e illeggibilità firma del conferente: Quando una società si costituisce in giudizio, la procura alle liti è conferita dal soggetto che ha i relativi poteri rappresentativi. Se quest'ultimo sottoscrive la procura, ma la sua firma è illeggibile, tale illeggibilità è irrilevante se il suo nome:

  • risulta dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo dell'atto cui si riferisce,
  • è desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (Cass. civ. Sez. Unite, n. 4810/2005, richiamata da Tribunale Roma, sentenza 31 maggio 2019).

Se nel corso del giudizio, muta il rappresentante della società che ha sottoscritto la procura, tale mutamento:

  • non inficia la regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante;
  • non priva della sua perdurante efficacia un mandato ad litem originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo.(Cass., n. 17216/17, richiamata da Tribunale Napoli, sentenza 21 maggio 2019).

Procura alle liti e giudizio di rinvio: All'esito di un giudizio di cassazione, ove i giudici di legittimità cassino la sentenza impugnata con rinvio, il relativo giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del predetto giudizio di cassazione, ma del giudizio di merito conclusosi con la decisione cassata. Ne consegue che «la parte che riassume la causa dinanzi al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel giudizio di merito. Il conferimento di una nuova procura è, invece, necessario se la causa venga riassunta con il ministero di un difensore diverso; e ciò anche nel caso che questi abbia già difeso la parte nel giudizio di cassazione, in quanto il mandato conferito per quest'ultimo giudizio, data la sua specialità, non può estendere i suoi effetti anche alla successiva fase di rinvio» (Cass. civ., n. 11430/2019). 

Procura alle liti e principio ultrattività: Quando la procura alle liti è conferita al difensore nel processo di cognizione, se non sussistono espresse limitazioni, detta procura è valida anche per il processo di esecuzione. Tale ultrattività viene meno se o nel corso del processo di cognizione (senza che gli eventi - di seguito citati -  siano dichiarati o notificati) o prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, la parte conferente muore o perde capacità. In tali casi, infatti, «la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base del titolo esecutivo formatosi in quel processo compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento menomante, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, devono rilasciare una nuova procura alle liti» (Cass., n. 8959/2016, richiamata da Tribunale Velletri, sentenza 25 marzo 2019).

Procura alle liti e falsus procurator: Se in giudizio un difensore si presenta falsamente come procuratore del convenuto, pur in assenza di conferimento di mandato (falsus procurator), tale carenza non influisce sul contraddittorio che risulta validamente instaurato con la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo. Ne consegue che ove manchi la dichiarazione di contumacia di quest'ultimo, la pronuncia della sentenza non sarà invalida se non si sono verificate violazioni delle norme dettate a tutela della posizione del contumace (Cass., n. 9252/2002, richiamata da Corte d'Appello Roma, sentenza 3 luglio 2012). 

 

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