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L'opposizione all'intimazione di pagamento P.A. ha plurime funzioni: quali sono i termini di proposizione?

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L'opposizione all'intimazione di pagamento ingiunta dalla P.A. può assolvere a plurime funzioni: non solo a quella di eccepire l'esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo (i.e. verbale di accertamento), ex art. 615 c.p.c., quali ad esempio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c., ma può anche avere funzione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzione amministrativa non fu mai notificato, con conseguente applicazione dell'art. 201, co. 5 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada). A seconda della funzione assolta, il termine di proposizione è diverso.

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21905 del 13 luglio 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La ricorrente è stata destinataria del rigetto dell'appello dalla stessa proposto contro la sentenza del Giudice di Pace che ha dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione ex art. 615 c.p.c. promosso contro un'intimazione di pagamento, afferente a una cartella esattoriale relativa a una sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada. In buona sostanza l'appello ha avuto ad oggetto esclusivo l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure circa l'eccezione di prescrizione ex art. 28 l. 689/1981, stante il decorso del termine quinquennale tra la notifica della cartella esattoriale [...] e l'intimazione di pagamento […]. 

Malgrado ciò, il giudice di appello ha ritenuto che il giudizio introdotto originariamente riguardasse un'opposizione cd. recuperatoria, che, in forza del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22080/2017, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di trenta giorni ex art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011, intercorrente tra la data di notificazione dell'intimazione di pagamento [...] e la "notificazione" del ricorso [...]. Visto il decorso del termine de quo, pertanto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso in opposizione inammissibile.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità adita.

La decisione della SC

Il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 615 c.p.c. per non avere il Tribunale esaminato l'eccezione di prescrizione ex art. 28 l. 689/1981, già proposta in primo e in secondo grado.

Dello stesso avviso è la Suprema Corte.

Innanzitutto, i Giudici di legittimità fanno rilevare che esistono due tipi di opposizione, ossia:

  • quella che assolve la funzione di eccepire i) l'esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo (i.e. verbale di accertamento), proponibile ex art. 615 c.p.c. o ii) l'illegittimità degli atti esecutivi, proponibile ex art. 617 c.p.c.,
  • quella che assolve una funzione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre la mancata notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa, a cui si applica l'art. 201, co. 5 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada).  

Con riferimento a quest'ultimo tipo di opposizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22080/2017, hanno affermato il principio di diritto secondo cui essa deve essere proposta alla stregua di un'opposizione a verbale di accertamento, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011, decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza l'opponente dell'atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato. Le Sezioni Unite specificano, altresì, che quando l'opposizione all'esecuzione non assolve tale funzione recuperatoria, ma è diretta a eccepire la prescrizione del diritto oggetto della pretesa della P.A., e quindi, più in generale, a dedurre fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (conf.: Cass. sez. VI-2 16333/2020; Cass. sez. II, 22094/2019; Cass. sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000), non si applica il termine di trenta giorni su citato. Orbene, tornando al caso di specie, il Tribunale ha illegittimamente esteso il termine di decadenza ex art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011 al motivo di opposizione che ad oggetto la prescrizione. Ne consegue che l'opposizione in questione risulta priva della funzione cd. recuperatoria.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto di:

  • accogliere il ricorso;
  • di cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

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