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Nell'era della nuova tecnologia, è impossibile non dotarsi degli strumenti appositi di cui, nell'era della digitalizzazione del processo penle, deve dotarsi l'avvocato penalista. Si tratta di strumenti ulteriori rispetto a quelli già in uso.
La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, di seguito al provvedimento dell' 11.5.2020 ha pubblicato un dettagliato "Manuale Utente Portale Deposito atti Penali (PDP)" che ha lo scopo di illustrare le funzionalità messe a disposizione degli avvocati dal Portale Deposito atti Penali (PDP) nell'ambito del Processo Penale Telematico attraverso specifiche tecniche su modalità di accesso al Portale, formato dell'atto e dei documenti allegati, requisiti per il deposito.
Il servizio relativo al deposito degli atti attraverso portale è raggiungibile accedendo al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia all'indirizzo https://pst.giustizia.it tramite apposita Area riservata e consente il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze che possono essere presentati dall'indagato destinatario dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c. 3 c.p.p., secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28.
Costituiscono condizioni indispensabili per la trasmissione degli atti e dei relativi allegati: la preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore (di fiducia o d'ufficio), l'avvenuta notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e l'annotazione di tale ultimo evento all'interno del Registro Generale delle Notizie di Reato (RGNR) Modello 21 (procedimenti a carico di noti).
Più nello specifico, l'accesso all'area riservata "Portale Deposito atti Penali" è consentito esclusivamente ai soggetti iscritti nel Registro degli Indirizzi Elettronici (ReGInDE) con ruolo di avvocato.
Una volta effettuato l'accesso al PDP, l'avvocato deve anzitutto selezionare, da apposito menu a tendina, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, destinataria della trasmissione telematica. Di default in tale elenco è presente la Procura corrispondente alla sede dell'Ordine Professionale ove l'avvocato risulta iscritto.
Una volta individuato l'Ufficio di Procura desiderato, l'avvocato, selezionando il tasto conferma accede alla home page del PDP, la quale è caratterizzata da un menu di navigazione che permette di attivare le funzionalità previste.Attraverso le funzionalità afferenti alla "Gestione Nomine", l'avvocato può depositare una nuova nomina, inviare un sollecito e consultare l'elenco dei solleciti inviati, consultare l'elenco delle nomine depositate.
Attraverso le funzionalità "Elenco procedimenti autorizzati" l'avvocato può ricercare i c.d. "procedimenti autorizzati", relativamente ai quali può inviare telematicamente gli atti successivi alla notifica dell'avviso di conclusione indagini preliminari di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p.; attraverso la funzionalità "Elenco depositi atti successivi" l'avvocato può consultare l'elenco degli atti successivi che ha già depositato tramite il PDP ed il relativo stato di lavorazione.
Il difensore ha quindi la possibilità di verificare le varie fasi dell'invio telematico dell'atto, della sua ricezione e dell'esito delle verifiche. Inoltre, oggi, oltre al personal computer, alla connessione internet, alla casella di posta elettronica certificata è fondamentale avere ora un dispositivo scanner per la digitalizzazione dei documenti e un dispositivo di firma digitale; la firma digitale è una firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche correlate fra loro: una privata, nota solo all'utente firmatario che la attiva tramite digitazione di un numero PIN e l'altra pubblica, che consente la decifratura del documento firmato se la firma risulta rispondente al certificato di autenticazione rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari che ha lo scopo di rendere incontrovertibile la paternità della firma. Esistono tre formati di firma digitale: PadES, CadES e XadES, tutti questi tipi di firma possono essere usati indifferentemente per sottoscrivere digitalmente istanze e allegati.
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Sono un’appassionata di diritto delle nuove tecnologie e lo faccio da Avvocatessa e giornalista, studiando, applicando e raccontando le regole e le politiche dell’innovazione in ambito nazionale ed europeo.