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L'invio dei modelli 5 e 5 bis alla Cassa Forense. Dalla sospensione a sanzioni salate, i rischi per chi non li invia

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La ratio dell'invio del modello 5 alla Cassa forense

Ogni anno, il 2019 entro il 30 settembre, gli avvocati iscritti all'albo e i praticanti iscritti alla Cassa forense sono tenuti a un particolare adempimento, ossia sono tenuti all'invio del cosiddetto modello 5 [1].

Si tratta di una comunicazione reddituale obbligatoria che viene eseguita alla Cassa forense, la cui ratio risponde «alle meritevoli esigenze sociali di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti». In buona sostanza «la conoscenza del flusso di redditi dei professionisti è funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da ciascun iscritto» (Cass. n. 9184/2012, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 6776/2018).

L'omissione dell'invio del modello 5, le sanzioni e il modello 5 bis

Nella comunicazione reddituale in questione vanno dichiarati gli imponibili IRPEF e i volumi d'affari IVA relativi all'anno precedente, anche se i valori risultano pari a zero. Tale comunicazione:

  • va eseguita sul «modulo predisposto dal Consiglio di amministrazione della Cassa;
  • consente all'avvocato di autoliquidare i contributi»;
  • «consente alla Cassa di conoscere il reddito per il calcolo della pensione e di procedere alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale [...], rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali [...] detta continuità non risulti dimostrata, con rimborso, se richiesto, dei contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 20219/2012).

Il mancato rispetto di quest'adempimento costituisce un illecito disciplinare ed è soggetto a sanzione. In buona sostanza, in caso di omissione, se questa persiste per oltre 90 giorni dalla data di scadenza prevista per l'invio della comunicazione reddituale, la Cassa forense trasmette una diffida ad adempiere all'iscritto. Se, decorsi 60 giorni dalla ricezione di detta diffida, quest'ultimo resta inerte, il caso verrà segnalato al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'avvocato inadempiente dall'esercizio professionale a tempo indeterminato. Inoltre a quest'ultimo verrà comminata una sanzione pecuniaria da corrispondere alla Cassa, pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Una sanzione che si riduce di metà se la comunicazione viene eseguita entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Stesse sanzioni sono applicate in caso di comunicazione reddituale non conforme al vero o eseguita con un ritardo di oltre 90 giorni dalla data di scadenza, quando a tali circostanze non seguano rettifiche o non consegue un comportamento collaborativo da parte dell'inadempiente.

Anche gli studi associati e le società tra professionisti (S.t.p.), con un socio obbligato all'invio del modello 5 individuale, sono tenuti a trasmettere una comunicazione reddituale, il cosiddetto modello 5 bis, in cui vanno indicate:

  • le somme complessive dei redditi e dei volumi di affari IVA di competenza di tutti i soci o associati iscritti alla Cassa;
  • i redditi e i volumi di affari IVA imputati ai singoli soci o associati.

L'omissione dell'invio del modello 5 bis non comporta alcuna sanzione [2]. 

L'obbligo di comunicazione reddituale nella giurisprudenza

È stato ritenuto che:

  • «l'obbligo della comunicazione reddituale sussiste anche per gli avvocati che sono iscritti ad altre gestioni previdenziali in quanto parti di un rapporto di pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione di un'attività diversa dall'esercizio della professione forense (Cass., nn. 2485/1990, 566/1993, richiamate da Cass. civ. Sez. Unite, n. 20219/2012), se conservano il diritto all'iscrizione all'albo come i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università e degli Istituti Superiori ad esse parificati [...]»(Cass. civ. Sez. Unite, n. 20219/2012);
  • l'obbligo alla comunicazione reddituale sussiste anche in capo all'avvocato iscritto a un albo professionale italiano congiuntamente all'iscrizione all'albo professionale di uno Stato dell'Unione, con riferimento ai redditi professionali percepiti, ove esistenti, in Italia (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 6776/2018);
  • la sanzione pecuniaria prevista per l'omissione della comunicazione reddituale alla Cassa forense ha natura amministrativa. Tale natura non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa, con l'ovvia conseguenza che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 17258/2018).


Note


[1] Art. 17 Legge n. 576/1980.

«Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 11 secondo comma.

Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 Legge n. 536/1949; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli artt. 18 e 23 della presente legge.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il consiglio dell'ordine, ed il Consiglio nazionale forense per gli iscritti al solo albo speciale, devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo».

[2] Artt. 20 e 21 Regolamento contributi cassa forense. 

 

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