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Difensore d'ufficio: “Liquidazione dovuta nel caso di irreperibilità”.

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Con l'ordinanza n. 16585 dello scorso 10 giugno, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso che, nel caso nel caso di irreperibilità della parte, il difensore d'ufficio abbia l'onere di instaurare una procedura esecutiva, per ottenere il rimborso delle spese della procedura monitoria.

Si è difatti specificato che "il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale; tuttavia, se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile ed è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, essendo questa del tutto vanificata dall'irreperibilità del debitore.".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, un legale assumeva la difesa d'ufficio di un uomo in un procedimento penale dinnanzi al Tribunale di Milano.

Il Tribunale, nel liquidare i compensi maturati per l'attività svolta dal legale, escludeva il rimborso delle spese sostenute per il procedimento monitorio finalizzato al recupero del credito.

Contro la decisione proponeva opposizione l'avvocato, evidenziando come il proprio assistito, una volta scarcerato, non era più risultato reperibile presso gli indirizzi sia risultanti dalla certificazione anagrafica, sia dalla documentazione rilasciata dal DAP, recettiva delle dichiarazioni rese dalla parte all'atto della scarcerazione; pertanto, atteso l'esito negativo dei vari tentativi di notifica del decreto ingiuntivo effettuati agli indirizzi suddetti, decideva di non procedere con l'azione esecutiva. 

 Il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione sul presupposto che, per ottenere la liquidazione, il legale avrebbe dovuto instaurare una procedura esecutiva, che nella specie mancava e che, pertanto, precludeva il rimborso delle spese della procedura monitoria.

Il legale, ricorrendo in Cassazione, censurava l'illegittimità del provvedimento, per aver rigettato la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per la procedura monitoria, sul presupposto che non fosse stata esperita anche la procedura esecutiva.

A tal proposito, il ricorrente evidenziava di aver fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità per recuperare il credito maturato nei confronti dell'assistito e che, di fronte all'irreperibilità dell'imputato, alcuna utile attività esecutiva poteva essere in concreto esperita.

La Cassazione condivide le doglianze del ricorrente.

In punto di diritto, la Corte evidenzia che ha diritto al rimborso dei compensi il difensore d'ufficio che, per irreperibilità del cliente, abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario.

 Per il caso in cui non sia stata esperita la procedura esecutiva, la Corte non mette in dubbio che, ai sensi degli articoli 116 e 117 del D.P.R. 115/2002 il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale; tuttavia, se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile ed è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, essendo questa del tutto vanificata dall'irreperibilità del debitore: le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell'erario, che "ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile".

Si tratta, allora, di accertare se il debitore è sostanzialmente irrintracciabile, anche in mancanza di un formale decreto ex art. 160 c.p.p., tenuto conto anche della sostanziale equiparazione quoad effectum tra la irreperibilità formalmente dichiarata ex art. 159 c.p.p., e quella presunta ex lege ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come il giudice dell'opposizione non poteva pervenire al rigetto della domanda del ricorrente limitandosi apoditticamente ad affermare che solo l'inutile esperimento della procedura esecutiva avrebbe permesso al difensore di rivolgersi allo Stato per surrogazione, ma avrebbe dovuto invece verificare, se alla luce dell'attività svolta dal legale, con i vari tentativi di notifica del decreto ingiuntivo, fosse possibile affermare la condizione di irreperibile (di fatto) del proprio assistito, palesandosi in tal modo l'impedimento alla promozione dell'attività esecutiva.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di lite.

 

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