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L’imposta Imu pagata dal nudo proprietario libera dalla pretesa tributaria il titolare del diritto di abitazione?

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Riferimenti normativi: Artt.9 -13 del D.L. n.201/2011, convertito con modifiche dalla L. n.214 del 22/12/2011- D.M. n. 200 del 19/11/ 2012

Focus: L'Imu deve essere corrisposta da coloro che sono titolari del diritto di proprietà dell'immobile o di altro diritto reale di godimento, quale è il diritto di abitazione, ma non dal nudo proprietario. Tuttavia, può verificarsi, specie in ambito familiare, che il nudo proprietario, pur non essendo tenuto al pagamento dell'imposta effettui il pagamento della stessa al posto del parente che essendo titolare del diritto di abitazione è, invece, il vero soggetto passivo dell'Imu. In tal caso è legittimo l'avviso di accertamento emesso dal Comune nei confronti del titolare del diritto di abitazione per omesso versamento dell'imposta pur essendo stata pagata la stessa dal nudo proprietario?

Principi generali: L'Imu è l'imposta municipale sugli immobili che si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. L'imposta stata introdotta, a partire dall'anno 2012, dall'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), e recentemente ridisciplinata dalla legge n. 160/2019.

Nel caso di specie la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza n.4939/12 del 9/6/2023 si è pronunciata in merito all'emissione di un avviso di avviso di accertamento Imu 2018 del valore di euro 1.582,00 nei confronti del titolare del diritto di abitazione. I giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso del contribuente ritenendo che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non era stato provato il pagamento dell'Imu. Il contribuente ha impugnato la sentenza in appello evidenziando che non era stato arrecato alcun danno al Comune perché il tributo era stato puntualmente versato dal proprio fratello che usufruiva dell'immobile. Inoltre, lo stesso eccepiva nel ricorso che per la medesima fattispecie, riferita all'anno di imposta 2014, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo al pagamento Imu-Tasi 2014, emesso per il medesimo cespite, disponendone l'annullamento in virtù del consolidato principio del divieto della doppia imposizione riconosciuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33112/2018. Il Comune, nelle proprie controdeduzioni, sosteneva, invece, la legittimità dell'avviso di accertamento perché il diritto reale di abitazione è un diritto più compresso del diritto di uso e il codice non consente di cedere il diritto di abitazione a terzi e dare in locazione la casa gravata da questo diritto. 

La Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto illegittima la pretesa del Comune nei confronti del soggetto titolare del diritto reale di abitazione poiché l'Imu era stata già corrisposta dal proprietario dell'immobile. In particolare, la Corte ha tenuto conto del certificato storico di residenza dal quale si rileva che il ricorrente, titolare del diritto di abitazione, nel periodo preso in considerazione dall'atto impositivo non era mai stato residente e non aveva mai abitato nell'immobile oggetto dell'imposta Imu in quanto aveva abitato in un immobile che si trovava in un altro luogo dello stesso Comune. Conformemente all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 33112 del 21 dicembre 2018), che individua una soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento, il giudice di seconde cure ha accolto l'appello ritenendo illegittima la pretesa tributaria del Comune.Ciò in quanto il pagamento del tributo era stato, comunque, effettuato dal nudo proprietario dell'immobile e l'imposizione non può essere duplicata per lo stesso cespite.

 

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