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L'azienda non tutela la cassiera dalle minacce dei clienti? Il licenziamento disciplinare è nullo.

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In sintesi

Le minacce dei clienti sono pericoli atipici rispetto ai quali il datore di lavoro deve approntare tutte le misure di sicurezza del caso; l'inosservanza di tale obbligo, facoltizza il dipendente al rifiuto ad eseguire la prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro e, ove il licenziamento tragga fondamento proprio da tali violazioni, lo stesso deve reputarsi illegittimo.

Cassazione, ordinanza n. 770/2023.

La sicurezza nei luoghi di lavoro è "la condizione di far svolgere a tutti coloro che lavorano, la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli al rischio di incidenti o malattie professionali".

Nel nostro ordinamento, le due materie della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sono disciplinate dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, testo che ha riformato e riordinato, in un unico testo di legge, le norme più importanti in materia.

Il Testo Unico sulla sicurezza elenca sia misure a carattere generale che misure previste per specifici rischi o settori di attività.

Accanto alla normativa speciale, l'ordinamento ha previsto anche una norma di chiusura del sistema: ci si riferisce all'art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica ela personalità morale dei prestatori di lavoro.

Perno per lo sviluppo della tutela della salute nei luoghi di lavoro, l'art. 2087, c.c. opera, come già più volte precisato dalla Corte di cassazione, in assenza di specifiche regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ed è volto a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.

La norma in esame ha, in sostanza, una "funzione dinamica": essa è una norma diretta a spingere l'imprenditore ad attuare, nell'organizzazione del lavoro, un'efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro.

A seconda che si faccia riferimento alle misure di sicurezza espressamente definite dalla legge oppure a quelle ricavate dall'articolo 2087 c.c., si parlerà, rispettivamente, di misure nominate, cui corrisponderanno rischi specifici, e di misure innominate, cui sono correlati rischi atipici. 

Nel caso di specie, la Cassazione ha ravvisato una violazione dell'art. 2087 c.c. nella condotta di un datore di lavoro (un supermercato appartenente ad una nota catena di distribuzione) che non aveva adeguatamente protetto una cassiera dai comportamenti minacciosi serbati da alcuni clienti, così ritenendo legittima la condotta della stessa dipendente che, in violazione del regolamento aziendale, non aveva chiesto ai medesimi clienti di riporre tutta la merce sul nastro trasportatore al fine di controllarla personalmente, ma aveva registrato in cassa le quantità di ciascuna tipologia di prodotto indicate dagli stessi clienti.

Le massime.

L'ambito applicativo dell'art. 2087, c.c. rende necessario l'apprestamento di adeguati mezzi di tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell'attività criminosa di terzi nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di denaro, nonché di plurime rapine in un determinato arco temporale.

In tema di obblighi di prevenzione ex art. 2087 c.c., l'adozione di particolari misure di sicurezza (c.d. innominate), viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obbiettivamente, ma anche solo potenzialmente, pericolose, in cui la pericolosità derivi dalla movimentazione di somme di denaro.

Nel caso di specie, il datore di lavoro è venuto meno all'obbligo di protezione della dipendente, rispetto a comportamenti minacciosi da parte dei clienti, o, comunque, così percepito dalla cassiera secondo un atteggiamento di buna fede (tanto da avere indotto la stessa a chiedere l'intervento della guardia giurata) e, come tali, idonei ad esporre la stessa al pericolo per la propria incolumità, con la conseguenza che l'inadempimento posto in essere dalla dipendente, non come rifiuto di svolgere la prestazione, bensì come esecuzione della stessa in maniera difforme dalle modalità prescritte dal regolamento aziendale (obbligo dei clienti di riporre tutta la merce sul nastro trasportatore) deve giudicarsi legittimo e giustificato, nella prospettiva dell'art. 1460, comma 2, cod. civ.. 

Il caso.

La cassiera di un supermercato veniva licenziata per giusta causa perché, negligentemente ed in violazione del regolamento aziendale, aveva consentito che tre clienti oltrepassassero la barriera della cassa senza mettere la merce sul nastro trasportatore, omettendo così di eseguire un controllo diretto e limitandosi, invece, a registrare, sul misuratore fiscale, le quantità di ciascuna tipologia di prodotto indicate dagli stessi clienti, quantità che, a seguito di controllo effettuato dalle forze dell'ordine chiamate ad intervenire, erano risultate notevolmente inferiori a quelle effettive.

La ricorrente impugnava il licenziamento, risultando vittoriosa sin entrambi i gradi del giudizio di merito.

La decisione della Corte di Cassazione.

La Corte, ripercorrendo l'iter argomentativo dei giudici del merito, ha osservato come, nel caso di specie, la cassiera, al momento dei fatti, pur avendo chiesto aiuto sia alla guardia giurata che alla responsabile del supermercato, era stata lasciata da sola a fronteggiare, per un periodo di tempo abbastanza lungo, tre persone che avevano assunto (come registrato dalle fotocamere) un atteggiamento univocamente intimidatorio.

Infatti, la guardia giurata, sebbene richiesta dalla cassiera, non era intervenuta, preferendo attendere l'arrivo dei carabinieri, mentre la caporeparto, pure interpellata, ignorando l'evidente stato di agitazione della lavoratrice, l'aveva invitata a continuare da sola e con regolarità il lavoro.

Secondo la Cassazione, in tale contesto, la cassiera non poteva ragionevolmente escludere che, ove avesse ordinato ai clienti di posizionare la merce sul nastro, costoro non avrebbero reagito, di conseguenza la sua condotta, sebbene contraria al regolamento aziendale, non poteva reputarsi illecita dal punto di vista disciplinare.

 

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