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Anche il danno potenziale giustifica il licenziamento.

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In via di principio l'obbligazione risarcitoria ha ad oggetto il danno concretamente subito dal creditore, al quale, dunque, non spetta né più né meno di quanto necessario ad elidere gli effetti economici negativi derivanti dall'illecito.

Esistono, tuttavia, alcune fattispecie di danno potenziale giuridicamente tutelabili, come ad esempio, il danno da perdita di chance (Cass. 13491/2014), il danno futuro, il danno da illecito concorrenziale ex art. 2557 c.c. (Cass. 1311/1996), il danno derivante dalla violazione di norme edilizie (Cass. 2162/1987).

Con la sentenza n. 5677 pubblicata il 4 marzo 2024, la sezione lavoro della Cassazione ha ravvisato un'ulteriore ipotesi di danno potenziale in relazione alla previsione contenuta nell'art. 54, comma 6, lett. c) del CCNL servizi postali del 30.11.2017, dichiarando la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore per aver violato delle norme regolamentari.

Il principio di massima.

Ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, il pregiudizio derivante dalla condotta del lavoratore, che non comprende soltanto il danno patrimoniale, ma anche l'imminente pericolo per l'interesse dei soggetti coinvolti, può essere anche solo potenziale ed eventuale.

Corte di Cassazione, sentenza del 4 marzo 2024, n. 5677 

Il caso.

Il tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da un dipendente postale avverso il licenziamento disciplinare irrogatogli per aver compiuto quattro operazioni sospette in materia di incasso assegni, irregolarità consistite nella mancata attivazione del c.d. "gestore code" (algoritmo che gestisce i flussi dei clienti) e nell'apertura di un libretto di risparmio senza l'adozione delle dovute verifiche preliminari.


La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado,dichiarava, invece, legittimo il licenziamento, ritenendo che la reiterazione, in un ristretto arco temporale delle violazioni procedurali, dimostrasse la particolare gravità della condotta inadempiente, sintomatica di un complessivo modus operandi del lavoratore contrario ai doveri di correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre che alle previsioni della contrattazione collettiva.

La corte territoriale riteneva inoltre legittimo il recesso anche per il potenziale pregiudizio e il discredito all'immagine della società datrice.

Avverso tale sentenza, il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione per violazione di legge. 

 La decisione della Cassazione.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ha rilevato preliminarmente che, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, il pregiudizio derivante dalla condotta del lavoratore, che non comprende soltanto il danno patrimoniale, ma anche l'imminente pericolo per l'interesse dei soggetti coinvolti, può essere anche solo potenziale ed eventuale.

Ciò, continua la sentenza, soprattutto nel caso (come quello di specie) in cui via sia impegno di capitale pubblico nella società datrice.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, tale circostanza incide anche sui doveri gravanti sui lavoratori, i quali devono assicurare affidabilità nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza.

Gli Ermellini hanno, pertanto, ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di merito che aveva qualificato in termini di gravità la condotta del lavoratore, il quale aveva arrecato un vulnus alle obbligazioni che scandivano la prestazione lavorativa.

Secondo quanto evidenziato dal Collegio, i giudici d'appello avevano operato una corretta sussunzione dei fatti nell'ambito della categoria dell'inadempimento grave, rubricato all'art. 2119 del codice civile, validamente richiamandosi, in tale prospettiva, anche alla "scala valoriale" enunciata dalla contrattazione collettiva di settore.


I giudici di legittimità non hanno mancato, inoltre, di ricordare che, a seguito della trasformazione in società per azioni dell'ente pubblico postale, l'impegno di capitale pubblico nella società e lo stesso fine pubblico perseguito non sono senza riflesso quanto ai doveri gravanti sui lavoratori dipendenti, i quali devono assicurare affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza; per giunta la nozione di pregiudizio alla società o a terzi previsto dal CCNL applicabile non comprende soltanto il danno patrimoniale, ma anche l'imminente pericolo per l'interesse dei soggetti coinvolti.


Ammissibile, dunque, anche ai fini della giustificatezza del recesso datoriale, la configurabilità del danno potenziale. 

 

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