Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

SC: Illegittimo "foglio di via" emesso contro una prostituta: attività non è pericolosa

La prostituzione non è attività che rientra nell´elenco di quelle che l´art. 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 reputa pericolose e, quindi, non è presupposto per l´emissione di un ordine di allontanamento.

Con sentenza n. 8811 del 23 febbraio 2018, la I sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui veniva condannata una prostituta per aver violato l´ordine di allontanamento dal Comune di Civitanova Marche, emesso dal Questore di Macerata.



"Intralcio alla circolazione, molestia alla popolazione residente con il concreto pericolo di commissione di atti osceni in luogo pubblico e potenziale coinvolgimento anche di soggetti di minore età" i motivi a fondamento del provvedimento emesso dal Questore e che i giudici di merito hanno ritenuto sussistere.

Adiva quindi la Suprema Corte l´imputata, secondo il cui difensore il provvedimento del Questore doveva ritenersi illegittimo, dato l´aver incluso, ad opera di questo, l´imputata nella categoria delle persone pericolose ai sensi dell´art. 1, n. 3, D. Lgs. n. 159/2011 perché "esercitava la prostituzione in abiti succinti, adescando i passanti e determinando pericolo per la circolazione stradale", senza considerare che, le modifiche apportate all´art. 1 L. n. 1423 del 1956 dall´art. 2 della L. n. 327 del 1988, escludono dai soggetti destinatari della misura di prevenzione "coloro che svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume".



Presupposto dell´ordine di allontanamento, spiegano i Supremi giudici è "non un qualsivoglia comportamento pericoloso per la sicurezza pubblica ma una condotta pericolosa che sia espressione delle riconosciute categorie criminologiche di cui al precedente articolo1 n. 1: soggetti abitualmente dediti, sulla base di elementi di fatto, a traffici delittuosi; n. 2: soggetti che per condotta e tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, produttori di proventi derivanti da attività delittuose con cui si sostengono, almeno in parte; n. 3: soggetti dediti, sulla base di elementi di fatto, alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l´integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o tranquillità pubblica."

La prostituzione, spiega la Corte, non rientra tra le attività che possono qualificare come pericolosa la persona che l´esercita. Né può ritenersi condotta di reato quella consistente in fatti di adescamento.

La Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.




Documenti allegati
Dimensione: 267,24 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Cassazione: se risarcimento "riparatorio" si fa co...
Se abilitabilità manca, acquirente bene può otten...

Cerca nel sito