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Con sentenza n. 11553 del 28 novembre 2018, il TAR Lazio torna a discutere su opere rientranti nell'edilizia libera e opere per cui è necessario il titolo abilitativo. Questa volta al centro dell'attenzione è l'installazione di un ascensore interno ad un condominio. Detta installazione necessita di un titolo abilitativo?A parere dei Giudici amministrativi, no, ma con alcune precisazioni. Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta al loro esame. La ricorrente è una società che ha installato un ascensore in un condominio. Ad essa è stata ingiunta, dal Comune, la rimozione o demolizione di tale impianto in quanto, ad avviso dell'amministrazione comunale, la relativa installazione consiste in una ristrutturazione abusiva eseguita senza titolo abilitativo e senza l'autorizzazione regionale di inizio lavori. La ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento notificatole per due ordini di ragioni:
Nel corso del giudizio, si è costituito anche il condominio, che ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo già provveduto al deposito della documentazione in sanatoria presso il genio civile regionale. Il caso è giunto dinanzi al TAR Lazio. Secondo i Giudici amministrativi:
Il TAR, inoltre, fa rilevare che già in passato la stessa giurisprudenza ha considerato l'ascensore interno nella nozione di "volume tecnico", ossia un'opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima (cfr. ex multis T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, 23 marzo 2018 n. 3299; T.A.R. Napoli (Campania) sez. II, 10 gennaio 2018, n. 149; Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059). In pratica, l'ascensore interno è un impianto che non comporta alcun carico territoriale o di impatto visivo, al contrario di quelle opere computabili in volumetrie. Detto questo e tornando al caso di specie, ciò che rileva, a parere dei Giudici amministrativi, non è l'assenza del titolo abilitativo, quanto piuttosto il fatto che l'ascensore in questione è stato installato in una zona sismica. In tali ipotesi, la normativa che dispensa dal titolo abilitativo deve essere integrata con le disposizioni contenute nel D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e alle corrispondenti sanzioni per violazioni. Secondo tale normativa, nelle zone sismiche,prescindendo dal fatto che un'opera rientri o meno nell'edilizia libera, prima di iniziare i lavori, è necessaria l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.
La violazione di tale obbligo comporta conseguenze penali e la sospensione dei lavori, sino a quando non si ha una pronuncia dell'autorità giudiziaria irrevocabile. In ogni caso, è il giudice che ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme antisismiche ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine. Solo in caso di estinzione del reato, competente ad emettere l'ordine di demolizione è la Regione (artt.94-95-96-97-98-100 D.P.R. 06/06/2001, n. 380). Dall'esame di questa normativa, appare evidente che, nella fattispecie in esame, l'autorizzazione di inizio lavori non è stata richiesta all'ufficio tecnico regionale. Tuttavia, in punto, la legge non riconosce una competenza specifica all'amministrazione comunale dal momento che, come sopra detto, la competenza tecnica spetta all'ufficio del genio civile regionale. Ne consegue che, nella questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi, il fatto che l'impianto è stato installato in assenza del titolo edilizio non costituisce una valida motivazione a sostegno del provvedimento di demolizione impugnato, in quanto ciò che rileva, qui, è appunto l'accertamento della eventuale violazione della normativa antisismica, essendo stato eseguito un progetto carente della relativa autorizzazione. Orbene, secondo il TAR, tale accertamento esula dalle competenze dell'amministrazione comunale, con l'ovvia conseguenza che il provvedimento di demolizione non avrebbe potuto essere emesso dal Comune. E tanto a maggior ragione ove si pensi che la motivazione addotta in esso è fondata su un erroneo presupposto, ossia su una ristrutturazione edilizia abusiva che in realtà non esiste. Infatti, come sopra detto, l'installazione dell'ascensore in oggetto non si configura in un intervento di ristrutturazione edilizia, bensì in un intervento diretto a realizzare un'opera destinata all'abbattimento delle barriere architettoniche, rientrante nell'edilizia libera, per la quale non necessita alcun titolo abilitativo. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità, hanno accolto il ricorso.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.