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Struttura balneare: occorre il permesso di costruire, anche se ha carattere stagionale

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Con la sentenza n. 1963 dello scorso 12 dicembre, la I sezione del Tar Lecce, ha escluso che uno stabilimento balneare potesse considerarsi come una struttura precaria sottratta dal preventivo permesso per costruire, in quanto lo stabilimento consiste in una costruzione destinata ad attività stagionali, destinato ad una utilizzazione perdurante nel tempo, anche se intervallata da pause stagionali.

Si è quindi precisato che la precarietà non deve essere confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio presentazione, da parte del titolare di una concessione demaniale marittima, di una istanza di permesso di costruire avente ad oggetto l'installazione di uno stabilimento balneare.

Il Comune, accogliendo l'istanza, quantificava il contributo di costruzione in euro 39.908,85 (di cui 38.408,85 per contributo oneri di urbanizzazione e 1.500 per contributo commisurato al costo di costruzione) ex art. 16 del DPR 380/2001.

Con successiva comunicazione, l'Ente Civico rettificava l'importo precedentemente indicato, innalzandolo ad euro 57.613,22. 

Ricorrendo al Tar, il titolare della concessione chiedeva l'annullamento di tali atti, previa sospensione degli effetti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del DPR 380/01 per eccesso di potere, sviamento, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

A tal riguardo evidenziava come la struttura balneare non fosse riconducibile alla categoria di "nuova costruzione" di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del T.U.E, in virtù del carattere stagionale della stessa nonché per le sue caratteristiche, essendo una struttura precaria e facilmente amovibile.

Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente.

In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda come, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali, tra gli altri, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. 

A tal riguardo, la giurisprudenza ha specificato che non richiedono il preventivo permesso per costruire le strutture precarie: in particolare, ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire, la natura precaria di un manufatto deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di esso ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione.

Più nel dettaglio, la precarietà non deve essere confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento esclude la natura precaria dello stabilimento balneare, posto che lo stesso non comporta una alterazione del territorio soltanto temporanea, precaria e irrilevante: lo stabilimento, infatti, consiste in una costruzione destinata ad attività stagionali, che, seppure non infisso al suolo, ma solo aderente ad esso in modo stabile, è destinato ad una utilizzazione perdurante nel tempo, anche se intervallata da pause stagionali; mancherebbe, inoltre, il requisito della precarietà funzionale, cioè la possibilità di una pronta rimozione dopo un uso contingente e momentaneo.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso. 

 

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