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Inserimento graduatoria di istituto, Tar Molise: errore presentazione domanda, no all'integrazione

Tar

Nelle procedure comparative, come quelle di aggiornamento della II e III fascia di istituto, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di presentazione della documentazione necessaria, non sussistono i presupposti per consentirne l'integrazione. E ciò in considerazione del fatto che l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio.

Questo è quanto ha statuito il Tar Molise, con sentenza n. 293 del 20 settembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Il ricorrente ha proposto impugnazione contro la determinazione dell'Istituto scolastico resistente, quale scuola "capofila" deputata alla valutazione dei titoli dei docenti nell'ambito della procedura di aggiornamento della II e III fascia delle Graduatorie di Istituto indetta con D.M. n. 374 del 01 giugno 2017. In buona sostanza, è accaduto che il ricorrente ha presentato domanda per l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie di Istituto per le classi di concorso AN56 ed A030 nell'ambito della procedura di aggiornamento indetta con il predetto decreto ministeriale. L'Istituto scolastico resistente, quale scuola "capofila" deputata alla valutazione dei titoli, ha ritenuto di non provvedere al suo inserimento nella graduatoria dell'Istituto scolastico. E ciò in considerazione del fatto che «il sistema [...] non ha riconosciuto come valido il codice della scuola inserito dal ricorrente, in quanto corrispondente a un istituto scolastico omnicomprensivo diverso e non alla Scuola secondaria di primo grado che è inclusa nel suddetto Istituto [...]». 

A dir del ricorrente, detta esclusione è illegittima perché l'amministrazione intimata non gli ha consentito la regolarizzazione della domanda ai sensi dell'art. 9, co. 7, del D.M. n. 374 del 2017, o comunque non sono state applicate le norme in materia di soccorso istruttorio di cui all'art. 71, co. 3, del D.P.R. n. 445 del 2000 e all' art.6, co. 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dei Giudici amministrativi.

La decisione del Tar.

Ad avviso del Tar, il ricorso è infondato.

Vediamo perché.

Il decreto ministeriale su richiamato, con cui è stata indetta la procedura comparativa in esame, ha previsto due modalità di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria:

  • la presentazione a mezzo pec, raccomandata o a mani, su un modello ad hoc;
  • la presentazione online attraverso il portale, su modello apposito.

Tale decreto, inoltre, i) ha disciplinato «le modalità di "scelta della provincia e delle sedi", stabilendo che per gli insegnamenti impartiti presso istituti omnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni scolastiche incluse nell'istituto omnicomprensivo medesimo»; ii) ha previsto la regolarizzazione "delle domande presentate in forma incompleta o parziale".

Ciò premesso, tornando al caso di specie, il ricorrente si è avvalso della procedura online, indicando il codice meccanografico dell'istituto onnicomprensivo, ma non anche il codice meccanografico della specifica istituzione scolastica inclusa nell'istituto omnicomprensivo come richiesto dal più volte menzionato D.M. n. 374 del 2017.


 Questo ha impedito al sistema automatico di inserire il ricorrente nella graduatoria dell'istituto scolastico secondario di I grado. Secondo il Tar, tale errore non può considerarsi una mera omissione perché «un codice è stato inserito, sebbene non quello corretto e [...] non idoneo alla scopo di consentire l'individuazione del singolo istituto scolastico». Si è trattato di un errore non concernente i contenuti della domanda, ma riguardante l'utilizzo di un modello diverso da quello che avrebbe dovuto essere utilizzato per la presentazione online della domanda (modalità, questa prescelta dal ricorrente). L'utilizzo di un modello diverso, in buona sostanza, non ha consentito al sistema informatico di individuare la graduatoria di interesse del ricorrente. In quest'ipotesi, non sussistono i presupposti per l'ammissione del ricorrente alla regolarizzazione prevista dall'art. 9, co. 7, del D.M. n. 374 del 2018, essendo l'integrazione riferibile soltanto alle carenze afferenti ai contenuti della domanda presentata via pec, via raccomandata o a mani. Non sussistono neanche «i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio, dal momento che, nei casi come è nella specie, il relativo rimedio confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità del candidato, in forza del quale, allorquando si tratti di procedure comparative, ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente [...]» (Cons. Stato, Sez. III, n. 22.05.2019 n. 3331; 4.01.2019 n. 96).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar Molise ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente e ha rigettato l'impugnazione.

 

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