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I giudici della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27705 del 15 giugno 2018, ha stabilito che la condotta di chi lascia un minore solo in auto, seppure ancorato al seggiolino, con le portiere chiuse a chiave, per andare a fare la spesa al supermercato, è da sanzionare in quanto si commette il reato di abbandono di minori punito ex art. 591 cod. pen.
I FATTI
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato penalmente responsabile per il reato di abbandono di minori, la madre di una neonata di 23 mesi che era stata lasciata solo in auto ancorata al seggiolino con le portiere chiuse a chiave, mentre lei si recava a fare la spesa all'interno di un supermercato.
Avverso la decisone della Corte di appello veniva proposto ricorso per cassazione dal difensore dell'imputata per tutta una serie di motivi, tra cui : il breve lasso temporale del momentaneo distacco e l'avere comunque l'imputata essersi assicurata che la figlia si trovasse bene allacciata al seggiolino, con le porte chiuse in maniera che nessuno dall'esterno potesse recare danno alla piccola costituivano certamente degli accorgimenti che avrebbero dovuto escludere l'abbandono richiesto dalla norma incriminatrice per l'affermazione del reato. Alla luce degli accorgimenti messi in atto dalla madre, nessun serio e potenziale pericolo avrebbe potuto correre la minore
Con il primo motivo deduce errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 591 c.p., artt. 187 e 192 c.p.p., nonchè vizi di motivazione e travisamento del fatto. Lamenta in proposito la ricorrente che non potrebbe ritenersi configurato il reato contestato, poichè, da un lato, il tenore letterale della norma presupporrebbe il distacco di un bene o di un soggetto in modo tendenzialmente definitivo ovvero per un lasso temporale talmente lungo che ragionevolmente lo faccia presumere; dall'altro, non sarebbe stato violato neppure il dovere di custodia e cura evocato dalla Corte territoriale, essendosi l'imputata assicurata di aver ben posizionato la figlia sul suo seggiolino, di avere riscontrato che dormisse e di aver chiuso le portiere per impedire eventuali intrusioni di terzi.
Analoghe doglianze vengono dedotte con gli altri motivi. Secondo la ricorrente non sarebbe neppure ravvisarsi nei fatti contestati l'esposizione della minore ad una situazione di pericolo potenziale, in quanto la stessa, essendo stata assicurata con le cinture, non avrebbe potuto nè cadere dal seggiolino, nè "azionare qualche meccanismo della vettura e metterla in moto". Inoltre, essendo state chiuse le portiere, nessuno avrebbe potuto introdursi nella vettura. Infine, l'esiguo lasso temporale in cui l'imputata ha lasciato la figlia da sola, non sarebbe sufficiente a costituire fonte del pericolo ipotizzato dai giudici del merito.
Secondo la difesa della ricorrente si sarebbe dovuto comunque escludere l'elemento soggettivo del reato in quanto la cura che la stessa ha avuto prima di allontanarsi dall'auto, evidenzia come la stessa non voleva certamente esporre la piccola a situazioni di pericolo.
MOTIVAZIONE
Secondo i giudici di legittimità la condotta della ricorrente è da censurare e pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
L'art. 591 del cod. penale tutela il bene della vita e dell'incolumità individuale, contro le situazioni di pericolo che possono insorgere in relazione all'età, o ad altre condizioni personali di svantaggio della persona offesa del reato.
I giudici della Quinta Sezione hanno innanzitutto fatto rilevare come i motivi proposti con il ricorso rappresentino doglianze attinenti la valutazione della prova effettuata dai giudici di merito che per consolidato insegnamento della Corte non sono deducibili in sede di legittimità, tranne come vizio di motivazione (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Inammissibili sono altresì le eccezioni di travisamento del fatto sollevate dalla ricorrente, trattandosi di vizio parimenti non deducibile in questa sede.
Con riferimento agli elementi costituenti il reato di abbandono i giudici del S.C. hanno voluto ricordare che, secondo il costante insegnamento della Corte," nel reato di abbandono di persone minori o incapaci l'elemento materiale è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (ex multis Sez. 1, n. 35814 del 30 aprile 2015, Andreini,Rv. 264566), mentre il dolo è generico e consiste nella coscienza di abbandonare il soggetto passivo, che non ha la capacità di provvedere a sè stesso, in detta situazione di pericolo (ex multis Sez. 2, n. 10994/13 del 6 dicembre 2012, T., Rv. 255173),In proposito si è precisato altresì che, ai fini della sussistenza dell'elemento materiale, non è necessario che l'abbandono del soggetto passivo sia definitivo, talchè il reato sussiste anche nel caso della sua temporaneità e in difetto di un effettivo animus derelinquendi".
Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva ben individuato la situazione di pericolo a cui era stata esposta la minore: la stessa era stata lasciata sola in un'auto ermeticamente chiusa, esposta al sole nelle ore centrali della giornata senza alcuna forma di riparo, esposta quindi agli effetti negativi del progressivo surriscaldamento dell'abitacolo. I giudici fanno inoltre evidenziare che gli accorgimenti adottati dalla madre: assicurazione della minore al seggiolino e chiusura ermetica dell'abitacolo della vettura - sono stati idonei a neutralizzare solo alcuni dei pericoli cui la minore veniva esposta rimanendo da sola a bordo della vettura - pericoli peraltro generati proprio dal fatto di essere stata abbandonata senza sorveglianza alcuna - ma non certo quello rilevato dai giudici del merito, che risulta essere stato anzi acuito proprio dalla mancanza d'aria all'interno del veicolo.
Infine assolutamente generiche sono state considerate le altre doglianze avanzate dalla ricorrente relative all'insussistenza del pericolo dovute alla breve durata dell'assenza, circostanza che tra l'altro non è stata oggettivamente riscontrata .
Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna confermata.
Si allega sentenza
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L´Avv. Giovanni Di Martino, coordinatore dello Studio insieme all´Avv. Pietro Gurrieri, nel 1986 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Catania. Da oltre 25 anni esercita la professione di avvocato con studio in Niscemi (CL) ed è iscritto all´Albo degli avvocati del Consiglio dell´Ordine di Gela oltre che in quello speciale dei Cassazionisti e in quello delle altre Giurisdizioni Superiori.
Ha ricoperto la carica di amministratore del Comune di Niscemi (CL) e quella di Vice Presidente Nazionale della Associazione "Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" (2007-2013),
Nel corso della sua carriera professionale ha assunto il patrocinio in favore di numerosi soggetti privati ed enti pubblici sia in sede giudiziaria ed extragiudiziaria, in diverse materie di diritto civile.