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Scomparsa delle Rimanenze Finali, frutto di pura "magia" ? Esplodono i redditi 2018 dei contribuenti italiani.

rimanenze di magazzino

 Dal 2017 per le contabilità semplificate ai fini della formazione del reddito, e' stato assunto il principio di cassa, principio che ha quale conseguenza, tra le altre, l'irrilevanza delle rimanenze nella determinazione del reddito.

Ciò posto, le istruzioni alla compilazione del modello redditi richiedono l'indicazione nel quadro "RG" della consistenza delle rimanenze al 31.12; dato, questo, che deve essere accolto e riscontrato anche nello studio di settore.

Sul punto l'Agenzia ha chiarito che tale indicazione deve essere resa anche dai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il principio della registrazione ai sensi dell'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, facendo riferimento alle rimanenze effettivamente esistenti alla chiusura dell'esercizio (quindi prescindendo dal pagamento e dalla registrazione dei documenti di acquisto).



 L'indicazione delle rimanenze

Malgrado il valore delle giacenze sia un dato del tutto irrilevante sotto il profilo reddituale, i contribuenti in contabilità semplificata non si sono liberati dalla necessità di inventariare i beni al termine del periodo d'imposta.

Sono infatti scomparsi i righi in passato dedicati alle rimanenze nell'ambito della formazione del reddito (RG8 e RG9), mentre in calce al quadro (quindi dopo l'individuazione del reddito) è stato inserito il rigo RG38, dedicato appunto al monitoraggio delle rimanenze finali, per il quale è richiesto un dato piuttosto dettagliato.

Il nodo rimanenze dei contribuenti in contabilità semplificata presenta notevoli aspetti delicati da gestire: tra questi vi è certamente il disallineamento che si viene a creare al momento del passaggio in contabilità ordinaria, disallineamento che sorge confrontando le rimanenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta con quelle fiscalmente rilevanti.

Il tema che si pone riguarda una eventuale emersione di tale differenziale imponibile al termine del periodo d'imposta; secondo l'Agenzia, nelle risposte rese alla fine di maggio, detto disallineamento può essere mantenuto, evitando quindi che il passaggio in contabilità ordinaria possa far "detonare" una immediata esplosione reddituale incontrollata. Va però rilevato che tale disallineamento si mantiene comunque fino al momento in cui i beni vengono ceduti.

 Ma cosa succede alle semplificate che passano in contabilità ordinaria ?

Nella circolare 11/E/2017 l'Agenzia opportunamente si sofferma sul punto, distinguendo le rimanenze in base al fatto che vi sia o meno stata manifestazione finanziaria, limitando la rilevanza fiscale alle sole rimanenze non pagate: "qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal testo unico."

Pertanto,al momento di un eventuale passaggio al regime di contabilità ordinaria, il contribuente è tenuto a redigere un apposito prospetto iniziale delle attività e passività esistenti all'inizio dell'anno in cui avviene detto passaggio.

Particolare è il trattamento delle rimanenze iniziali: queste infatti non possono essere del tutto rilevanti, posto che il contribuente proviene da un regime di cassa.

Avremo quindi beni in magazzino che sono già stati pagati, evidentemente, che non potranno essere rilevati sotto il profilo fiscale quali rimanenze iniziali deducibili nell'anno in cui il contribuente passa in contabilità ordinaria; in caso contrario il costo imputabile a detti beni verrebbe dedotto due volte !!!

Il vero problema è che la deduzione 2017 potrebbe essere risultata inefficace diventando una perdita non riportabile, mentre il reddito che si manifesta nel 2018 è concreto e tangibile.

Senza dimenticare che stiamo parlando di soggetti Irpef con redditi tassati a scaglioni, quindi è possibile (se non probabile) che il reddito 2018 debba scontare misure di prelievo ben superiori rispetto alle imposte risparmiate nel 2017 grazie dalla deduzione delle rimanenze.

Assisteremo anche senza guardare le stelle, ad una potenziale " Esplosione " del reddito che in realtà non sarà mai stato prodotto dall' ignaro contribuente.

 

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